Variazioni di bilancio urgenti: quando intervengono davvero i revisori?

14 Settembre 2026
Marco Sigaudo

Introduzione

Nelle variazioni di bilancio adottate in via d\'urgenza dalla Giunta, il parere dell\'organo di revisione deve essere acquisito prima dell\'approvazione o durante la successiva ratifica del Consiglio?

È una domanda che da anni accompagna la prassi degli Enti locali e che ha dato luogo a interpretazioni differenti.

L\'art. 175, comma 4, del TUEL consente infatti alla Giunta di adottare, in presenza di motivi d\'urgenza, variazioni di bilancio normalmente riservate al Consiglio comunale, imponendo però che tali provvedimenti siano successivamente sottoposti a ratifica entro sessanta giorni.

Proprio la particolare struttura di questo procedimento ha fatto sorgere un dubbio operativo: in quale momento deve intervenire il parere dell\'organo di revisione?

La Commissione Arconet è recentemente intervenuta sul tema, fornendo un chiarimento destinato a uniformare la prassi degli Enti locali.

In questo articolo analizziamo:

  • perché è nato il dubbio interpretativo;
  • quale soluzione propone Arconet;
  • il rapporto con il precedente orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
  • il ruolo della motivazione dell\'urgenza;
  • le conseguenze operative per gli Enti locali.

Una deroga al riparto ordinario delle competenze

La disciplina delle variazioni di bilancio si fonda su un principio generale.

Le modifiche al bilancio di previsione spettano al Consiglio comunale, quale organo cui compete l\'approvazione del principale documento di programmazione finanziaria dell\'ente.

L\'art. 175, comma 4, del TUEL introduce però una deroga a questa regola.

Quando ricorrono motivi d\'urgenza, la Giunta può approvare direttamente la variazione, fermo restando l\'obbligo di sottoporla successivamente alla ratifica del Consiglio.

Si tratta di una procedura eccezionale, pensata per consentire all\'amministrazione di intervenire tempestivamente quando il rispetto dell\'iter ordinario rischierebbe di compromettere interessi pubblici rilevanti.

Il dubbio sul momento del parere

Proprio la natura eccezionale della procedura ha alimentato, nel tempo, un interrogativo interpretativo.

Se il revisore è chiamato a esprimere un parere sulla variazione di bilancio, tale parere deve essere acquisito prima che la Giunta approvi la deliberazione oppure prima della successiva ratifica del Consiglio?

La questione non è soltanto formale.

La risposta incide direttamente sull\'organizzazione del procedimento.

Acquisire il parere prima della deliberazione della Giunta significa inserire un ulteriore passaggio nella fase emergenziale.

Acquisirlo invece in sede di ratifica consente alla Giunta di intervenire immediatamente, demandando il controllo alla fase successiva.

Il chiarimento della Commissione Arconet

La Commissione Arconet ha chiarito che il parere dell\'organo di revisione deve essere acquisito in occasione della ratifica consiliare e non prima dell\'adozione della variazione da parte della Giunta.

La motivazione è strettamente collegata alla funzione della procedura d\'urgenza.

La possibilità riconosciuta alla Giunta di intervenire immediatamente perderebbe infatti gran parte della propria efficacia se fosse necessario attendere preventivamente il parere dell\'organo di revisione.

L\'urgenza rappresenta la ragione che giustifica la temporanea deroga alle ordinarie competenze del Consiglio e, proprio per questo, il controllo del revisore viene collocato nella fase successiva della ratifica.

In questo modo si riesce a conciliare l\'esigenza di tempestività con quella di garantire il controllo previsto dall\'ordinamento.

L\'urgenza deve essere adeguatamente motivata

Il chiarimento di Arconet non riduce però il livello delle garanzie.

Al contrario, richiama l\'attenzione su un elemento fondamentale del procedimento.

La deliberazione della Giunta deve contenere una motivazione puntuale e concreta delle ragioni che hanno reso necessario ricorrere alla procedura d\'urgenza.

Non è sufficiente richiamare genericamente esigenze organizzative o la necessità di accelerare l\'iter amministrativo.

L\'ente deve dimostrare perché non fosse possibile attendere la convocazione del Consiglio e seguire il procedimento ordinario.

Questa motivazione assume un ruolo centrale anche nella fase di ratifica.

Sarà infatti uno degli elementi che il Consiglio, supportato dal parere dell\'organo di revisione, dovrà valutare per verificare la legittimità del ricorso alla procedura eccezionale.

Il confronto con il precedente orientamento dei Commercialisti

L\'intervento di Arconet assume particolare rilievo anche perché si confronta con un diverso orientamento espresso in passato.

I Principi di vigilanza e controllo dell\'organo di revisione degli Enti locali, pubblicati nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ritenevano infatti che il parere dovesse essere acquisito prima dell\'approvazione della variazione da parte della Giunta.

Le due impostazioni rispondono a logiche differenti.

Da un lato, quella dei Commercialisti privilegiava un controllo preventivo.

Dall\'altro, Arconet valorizza la funzione della procedura d\'urgenza e colloca il controllo nella fase della ratifica consiliare.

Il recente chiarimento contribuisce quindi a superare un\'incertezza interpretativa che aveva accompagnato l\'applicazione dell\'art. 175 del TUEL negli ultimi anni.

Un orientamento destinato a diventare il riferimento operativo

Il chiarimento della Commissione Arconet assume un peso particolare anche per la composizione dell\'organismo.

Ai lavori della Commissione partecipano infatti rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, della Corte dei conti, del Ministero dell\'Interno, dell\'ANCI, dell\'UPI e dello stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Pur non avendo valore normativo, le indicazioni fornite da Arconet costituiscono un punto di riferimento fondamentale nell\'interpretazione della contabilità armonizzata e sono normalmente recepite dagli operatori e dagli organi di controllo.

È quindi ragionevole ritenere che questo orientamento diventerà la prassi di riferimento per gli Enti locali.

Tempestività e controlli devono convivere

La vicenda evidenzia un principio che ricorre frequentemente nell\'ordinamento degli Enti locali.

Le procedure straordinarie non eliminano i controlli.

Li collocano semplicemente in un momento diverso del procedimento.

Nel caso delle variazioni urgenti di bilancio, il sistema mantiene un equilibrio tra due esigenze ugualmente rilevanti.

Da un lato la necessità di consentire alla Giunta di intervenire senza ritardi quando ricorrono effettive ragioni di urgenza.

Dall\'altro la necessità che il Consiglio, assistito dal parere dell\'organo di revisione, possa successivamente verificare sia la correttezza della variazione sia la reale sussistenza dei presupposti che hanno giustificato il ricorso alla procedura eccezionale.

Conclusione

Il recente chiarimento della Commissione Arconet contribuisce a definire con maggiore certezza il ruolo dell\'organo di revisione nelle variazioni di bilancio adottate in via d\'urgenza.

Il parere deve essere acquisito nella fase della ratifica consiliare e non prima dell\'approvazione della deliberazione da parte della Giunta.

Resta però fermo un principio fondamentale.

L\'urgenza non può essere utilizzata come una scorciatoia procedurale.

Deve essere adeguatamente motivata, rigorosamente documentata e successivamente sottoposta al controllo del Consiglio comunale e dell\'organo di revisione.

È proprio questo equilibrio tra rapidità dell\'azione amministrativa e garanzie di controllo che consente alla procedura prevista dall\'art. 175 del TUEL di svolgere correttamente la propria funzione all\'interno dell\'ordinamento degli Enti locali.

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