La risoluzione 5/DF emanata dal Dipartimento delle Finanze in data 28 marzo verte specificatamente sulla scadenza del versamento della prima rata IMU e sugli adempimenti da porre in essere da parte dell'Ente per rendere effettive le aliquote deliberate.
Al punto 2 viene infatti sottolineato come:
Dall'anno di imposta 2013 vediamo quindi come l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, e della detrazione dell'IMU, decorra dalla data di pubblicazione nel sito informatico precedentemente richiamato, dal primo gennaio, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce.
Nel caso in cui la pubblicazione non abbia luogo le aliquote sono da intendersi prorogate di anno in anno.
Nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge ovvero, aliquote standard pari allo 0,4% per la prima casa e allo 0,76% per gli altri immobili non meglio distinti.Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.