Tributi – TASI 2016 non dovuta dall’inquilino se abitazione principale

05 Novembre 2015
Studio Sigaudo

A partire dal 2016, novità in materia di TASI anche per gli inquilini degli immobili concessi in locazione. La quota TASI a carico dell’occupante, qualora l’immobile in affitto costituisca per lui abitazione principale, non sarà dovuta. Resterà, invece, da versare la quota in capo al proprietario.

La percentuale di quota rispettivamente dovuta da inquilino e proprietario viene stabilita tramite delibera comunale e l’aliquota applicata potrebbe essere quella espressamente prevista per gli immobili locati o, in assenza, quella riservata agli “altri fabbricati”.

Poniamo ad esempio che la TASI per immobili locati sia così ripartita: 20% per l’inquilino, 80% per il proprietario. In caso l’immobile non costituisca abitazione principale per l’occupante, le rispettive due quote saranno versate separatamente dalle due parti senza alcuna responsabilità solidale tra di loro. In caso, invece, l’immobile rivesta il ruolo di abitazione principale per l’inquilino, quest’ultimo sarà esentato dal versamento della sua parte di imposta (20% nel caso in esempio), mentre il proprietario sarà comunque obbligato a pagare la propria parte della quota (80% nel caso in esempio).

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