Controllo di gestione negli enti locali: evoluzione normativa e obblighi dal TUEL al PNRR

27 Maggio 2026
Marco Sigaudo

Il controllo di gestione negli enti locali non è un adempimento facoltativo, ma un obbligo fondato su una stratificazione normativa che va dal TUEL al PNRR.

Negli ultimi anni il quadro si è rafforzato, trasformando il controllo di gestione da strumento organizzativo interno a presidio strutturale di sostenibilità finanziaria e responsabilità amministrativa.

Dal 2026, con il ciclo di bilancio 2027–2029, la sua integrazione nel sistema di programmazione sarà oggetto di verifiche sistematiche.

Il primo livello normativo: l’articolo 198 del TUEL

Il fondamento giuridico del controllo di gestione si trova nell’articolo 198 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che prevede l’adozione di sistemi di controllo interno finalizzati a verificare: 

  • efficacia dell’azione amministrativa
  • efficienza nell’impiego delle risorse
  • economicità della gestione

Per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti l’obbligo è espresso. La norma non richiede semplicemente report periodici, ma l’istituzione di un sistema strutturato e continuativo, integrato con il ciclo di programmazione e con le responsabilità dirigenziali.

Il controllo di gestione nasce quindi come presidio organizzativo interno, volto a garantire coerenza tra obiettivi e risultati.

L’armonizzazione contabile: il ruolo del D.Lgs. 118/2011

Con il D.Lgs. 118/2011 il controllo di gestione assume una dimensione più ampia e tecnica.

L’introduzione della contabilità armonizzata ha comportato:

  • il principio della competenza finanziaria potenziata;
  • il raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
  • schemi uniformi di bilancio e rendicontazione (All. 4/2 e 4/3).

In questo contesto, il controllo di gestione diventa strumento essenziale per:

  • monitorare gli effetti economici e patrimoniali delle decisioni;
  • garantire coerenza tra programmazione (Dup, Peg, Piao) e risultati;
  • presidiare gli equilibri finanziari nel tempo. Non è più solo un controllo sulla spesa, ma un sistema di lettura complessiva della gestione.

Il PNRR e il monitoraggio degli indicatori: D.L. 34/2022

Con l’attuazione del PNRR e il D.L. 34/2022, il controllo di gestione entra in una nuova fase.

Il monitoraggio di KPI, milestone e target diventa condizione per:

  • l’accesso ai finanziamenti;
  • il mantenimento delle risorse assegnate;
  • la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi.

In questo scenario, l’assenza di sistemi di controllo adeguati o la carenza di evidenze documentali può comportare criticità rilevanti, fino alla revoca dei fondi.

Il controllo di gestione non è più soltanto uno strumento di miglioramento interno, ma un elemento di garanzia finanziaria.

Il DM Economia 2025 e le verifiche dal ciclo 2027–2029

Il DM Economia 2025 consolida l’evoluzione normativa, rafforzando l’integrazione tra controllo di gestione e Piano Documento di Gestione e Performance (PDGP).

A partire dal ciclo di bilancio 2027–2029:

  • l’integrazione del controllo nel PDGP sarà oggetto di verifica sistematica;
  • la qualità dei report periodici sarà valutata in sede di controllo;
  • eventuali carenze potranno determinare rilievi formali.

Il passaggio è significativo: non sarà sufficiente dimostrare l’esistenza formale del sistema, ma la sua effettiva operatività e capacità di incidere sulle decisioni gestionali.

Un sistema multilivello: norma, contabilità, performance

L’evoluzione normativa mostra chiaramente che il controllo di gestione si fonda oggi su quattro livelli integrati:

obbligo organizzativo previsto dal TUEL; 

  • raccordo contabile introdotto dal D.Lgs. 118/2011;
  • monitoraggio di performance e KPI con il PNRR;
  • verifica strutturata e sistematica rafforzata dal DM 2025.

Non si tratta di adempimenti isolati, ma di un sistema che collega programmazione, gestione, rendicontazione e responsabilità.

Strumenti operativi per gli enti locali

Alla luce di questo quadro, è opportuno che ogni ente proceda a una ricognizione strutturata delle proprie procedure.

Uno strumento operativo immediatamente attuabile consiste nella predisposizione di una tabella comparativa che metta in relazione:

  • norma di riferimento;
  • obbligo concreto per il Comune;
  • documenti da produrre;
  • impatto organizzativo.

Questo consente di:

  • verificare la coerenza tra assetto organizzativo e obblighi normativi;
  • individuare eventuali lacune;
  • programmare adeguamenti in vista delle verifiche 2026–2027.

Dal 2026: dalla formalità alla verifica dell’effettività

Il controllo di gestione non è una novità normativa.

La novità riguarda il modo in cui verrà verificato.

Dal 2026 in poi, il sistema sarà valutato non per la sua mera esistenza formale, ma per la sua capacità di produrre dati attendibili, incidere sulle decisioni e garantire coerenza tra obiettivi e risultati.

In questo contesto, il controllo di gestione rappresenta un presidio essenziale di governo della spesa pubblica e di tutela degli equilibri finanziari, oltre che uno strumento di responsabilità amministrativa nei confronti degli organi di controllo e della collettività.

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