Il controllo di gestione negli enti locali non è un adempimento facoltativo, ma un obbligo fondato su una stratificazione normativa che va dal TUEL al PNRR.
Negli ultimi anni il quadro si è rafforzato, trasformando il controllo di gestione da strumento organizzativo interno a presidio strutturale di sostenibilità finanziaria e responsabilità amministrativa.
Dal 2026, con il ciclo di bilancio 2027–2029, la sua integrazione nel sistema di programmazione sarà oggetto di verifiche sistematiche.
Il fondamento giuridico del controllo di gestione si trova nell’articolo 198 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che prevede l’adozione di sistemi di controllo interno finalizzati a verificare:
Per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti l’obbligo è espresso. La norma non richiede semplicemente report periodici, ma l’istituzione di un sistema strutturato e continuativo, integrato con il ciclo di programmazione e con le responsabilità dirigenziali.
Il controllo di gestione nasce quindi come presidio organizzativo interno, volto a garantire coerenza tra obiettivi e risultati.
Con il D.Lgs. 118/2011 il controllo di gestione assume una dimensione più ampia e tecnica.
L’introduzione della contabilità armonizzata ha comportato:
In questo contesto, il controllo di gestione diventa strumento essenziale per:
Con l’attuazione del PNRR e il D.L. 34/2022, il controllo di gestione entra in una nuova fase.
Il monitoraggio di KPI, milestone e target diventa condizione per:
In questo scenario, l’assenza di sistemi di controllo adeguati o la carenza di evidenze documentali può comportare criticità rilevanti, fino alla revoca dei fondi.
Il controllo di gestione non è più soltanto uno strumento di miglioramento interno, ma un elemento di garanzia finanziaria.
Il DM Economia 2025 consolida l’evoluzione normativa, rafforzando l’integrazione tra controllo di gestione e Piano Documento di Gestione e Performance (PDGP).
A partire dal ciclo di bilancio 2027–2029:
Il passaggio è significativo: non sarà sufficiente dimostrare l’esistenza formale del sistema, ma la sua effettiva operatività e capacità di incidere sulle decisioni gestionali.
L’evoluzione normativa mostra chiaramente che il controllo di gestione si fonda oggi su quattro livelli integrati:
obbligo organizzativo previsto dal TUEL;
Non si tratta di adempimenti isolati, ma di un sistema che collega programmazione, gestione, rendicontazione e responsabilità.
Alla luce di questo quadro, è opportuno che ogni ente proceda a una ricognizione strutturata delle proprie procedure.
Uno strumento operativo immediatamente attuabile consiste nella predisposizione di una tabella comparativa che metta in relazione:
Questo consente di:
Il controllo di gestione non è una novità normativa.
La novità riguarda il modo in cui verrà verificato.
Dal 2026 in poi, il sistema sarà valutato non per la sua mera esistenza formale, ma per la sua capacità di produrre dati attendibili, incidere sulle decisioni e garantire coerenza tra obiettivi e risultati.
In questo contesto, il controllo di gestione rappresenta un presidio essenziale di governo della spesa pubblica e di tutela degli equilibri finanziari, oltre che uno strumento di responsabilità amministrativa nei confronti degli organi di controllo e della collettività.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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