La Legge di bilancio 2026 introduce una modalità alternativa di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, applicabile in presenza di specifiche condizioni.
La novità consente, in via temporanea e selettiva, di ridurre l’accantonamento ordinariamente richiesto, anticipando gli effetti di un miglioramento della capacità di riscossione.
Il FCDE resta tuttavia uno strumento centrale di tutela degli equilibri di bilancio, la cui funzione prudenziale non viene meno.
La disciplina del Fondo crediti di dubbia esigibilità è contenuta nel principio contabile applicato allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, che individua nel metodo basato sulla media quinquennale delle riscossioni in conto competenza il criterio ordinario di determinazione dell’accantonamento.
La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene su tale impianto introducendo un metodo di calcolo alternativo, definito “accelerato”, che può essere utilizzato solo in presenza di presupposti rigorosamente individuati dal legislatore.
Il metodo ordinario, pur coerente con il principio di prudenza, presenta un limite strutturale: anche in presenza di un miglioramento significativo e recente della capacità di riscossione, l’accantonamento continua a riflettere performance storiche meno efficienti, producendo un effetto di trascinamento negativo sul bilancio.
La riforma mira a superare questo limite, consentendo agli enti virtuosi di anticipare gli effetti positivi del miglioramento, senza attendere il completo aggiornamento della media quinquennale.
Il metodo accelerato consente di determinare il FCDE valorizzando il livello di riscossione conseguito nell’esercizio in cui si è registrato il miglioramento, riducendo conseguentemente l’accantonamento richiesto.
L’effetto principale è la liberazione di risorse nella parte corrente del bilancio, con un impatto diretto sulla capacità di spesa dell’ente.
Questa possibilità, tuttavia, non opera automaticamente ed è subordinata al rispetto di condizioni cumulative.
Il legislatore ha previsto che il metodo accelerato possa essere adottato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
Il progetto deve essere concreto e operativo, non meramente programmatico.
Il metodo accelerato può inoltre essere applicato anche solo ad alcune tipologie di entrata, limitatamente a quelle per le quali il miglioramento risulta effettivamente dimostrabile.
La facoltà di utilizzo del metodo accelerato è temporalmente circoscritta.
Potrà essere esercitata:
Negli esercizi successivi sono previste verifiche sulla tenuta del miglioramento.
In caso di riduzione delle performance di riscossione, l’ente dovrà ricalcolare il FCDE secondo il metodo ordinario, con la necessità di reperire le risorse per l’incremento dell’accantonamento.
Il nuovo metodo non altera la funzione del FCDE, che resta quella di presidiare il rischio di mancata riscossione e garantire la veridicità del bilancio.
La riduzione dell’accantonamento non è una deroga ai principi di prudenza e attendibilità, ma una conseguenza condizionata di risultati oggettivamente conseguiti e documentati.
Il FCDE continua quindi a operare come strumento di salvaguardia degli equilibri, con una maggiore correlazione tra:
La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 richiede agli enti locali un approccio più strutturato alla gestione delle entrate.
La riduzione del FCDE non può essere perseguita attraverso forzature interpretative, ma solo mediante:
Il metodo accelerato rappresenta quindi un’opportunità selettiva, che premia la capacità amministrativa e organizzativa degli enti, senza compromettere la funzione di garanzia che il Fondo crediti di dubbia esigibilità continua a svolgere nel sistema contabile degli enti locali.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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