La Corte ha sottolineato infatti che i suddetti immobili, se non “destinati direttamente e immediatamente a compiti istituzionali della Provincia” ma concessi in uso a terzi, debbano essere assoggettati all’imposta, indipendentemente dal fatto che siano destinati ad una attività senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse.
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