Società partecipate: la maggioranza del capitale non equivale automaticamente a controllo pubblico

01 Luglio 2026
Marco Sigaudo

Sintesi

Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce un principio rilevante nella disciplina delle società partecipate: la mera maggioranza del capitale detenuta da enti pubblici non è sufficiente, da sola, a configurare una situazione di controllo pubblico. Per qualificare una società come “a controllo pubblico” è necessario verificare l’effettiva capacità degli enti di esercitare un’influenza dominante sulla gestione societaria.

Partecipazione pubblica e controllo pubblico: una distinzione fondamentale

Nel sistema delineato dal D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) esiste una distinzione giuridica spesso trascurata nella prassi amministrativa: quella tra società a partecipazione pubblica e società a controllo pubblico.

Una società è a partecipazione pubblica quando enti pubblici detengono quote del capitale sociale.

Diverso è invece il concetto di controllo pubblico, che presuppone la capacità di esercitare un’influenza dominante sulla società, incidendo sulle scelte gestionali e strategiche.

Questa distinzione assume un rilievo concreto perché molte disposizioni del Testo unico si applicano specificamente alle società a controllo pubblico.

Il principio chiarito dal Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 436 del 20 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito che il controllo pubblico non può essere dedotto automaticamente dal semplice dato numerico delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici.

Secondo i giudici amministrativi, il fatto che più enti pubblici detengano complessivamente una quota maggioritaria del capitale sociale non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un controllo congiunto.

Se così fosse, si rischierebbe di:

  • qualificare come società a controllo pubblico anche situazioni in cui esiste soltanto una maggioranza formale del capitale;
  • estendere in modo improprio il perimetro delle società soggette alla disciplina più rigorosa prevista dal Testo unico;
  • attribuire un’influenza dominante che in realtà non è esercitata concretamente.

Il controllo congiunto deve essere effettivo

La sentenza richiama quindi l’attenzione su un aspetto sostanziale: il controllo pubblico deve essere concreto e verificabile nella gestione societaria.

In particolare, quando la partecipazione pubblica è distribuita tra più enti, è necessario valutare se esista un reale coordinamento tra i soci pubblici.

Ciò significa verificare:

  • se gli enti pubblici agiscono in modo allineato nelle decisioni societarie;
  • se esiste una reale capacità di indirizzo sulle scelte strategiche della società;
  • se l’influenza dominante viene effettivamente esercitata e non è soltanto teoricamente possibile.

Solo in presenza di questi elementi è possibile parlare di controllo pubblico congiunto.

Le implicazioni per gli enti locali

Il chiarimento giurisprudenziale ha importanti effetti operativi per gli enti locali.

La qualificazione di una società come società a controllo pubblico incide infatti su numerosi aspetti della gestione delle partecipazioni, tra cui:

  • l’applicazione delle norme del Testo unico sulle società partecipate;
  • i vincoli di governance e organizzazione societaria;
  • gli obblighi di monitoraggio e controllo da parte degli enti soci;
  • le verifiche previste nei processi di razionalizzazione delle partecipazioni.

Per questo motivo gli enti sono chiamati a valutare attentamente non solo la percentuale di capitale detenuta, ma anche l’effettiva struttura dei rapporti di governance e la capacità di incidere sulle decisioni societarie.

Un approccio sostanziale alla nozione di controllo

La pronuncia del Consiglio di Stato richiama quindi un principio di fondo: nel sistema delle partecipazioni pubbliche il controllo non è una questione puramente aritmetica.

La verifica deve concentrarsi sulla concreta capacità degli enti pubblici di orientare la gestione della società.

Questo approccio evita interpretazioni automatiche basate esclusivamente sulla composizione del capitale sociale e consente di applicare in modo più coerente la disciplina prevista dal D.Lgs. 175/2016

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