Personale - Premi di risultato e piani di razionalizzazione

19 Settembre 2012
Studio Sigaudo

La sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti con deliberazione n. 513 del 16 agosto ha fissato alcuni punti importanti:

  • nel caso in cui venga sforato il tetto delle spese del personale, previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, il divieto di assunzione vale per l'anno successivo a quello della violazione;
  • la disapplicazione dei vincoli comporta la mancata integrazione del fondo per le risorse decentrate anche per le incentivazioni di prestazioni o risultati, ovvero le risorse ex art. 15 comma 1 lett. k) del Ccnl del 1° aprile 1999;
  • si rileva infine come gli importi incrementali apportati in contrattazione integrativa, derivanti dalla realizzazione di "piani di razionalizzazione" in seguito ai quali il 50% delle economie perseguite può essere utilizzato a tale fine, non sia da assoggettare ai vincoli imposti dall'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/10, che prevede il mantenimento del livello raggiunto nel 2010 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, a patto che venga rispettato il vincolo di riduzione della spesa del personale rispetto gli anni precedenti.
 

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