Partecipazioni societarie: il controllo della Corte dei conti non può arrivare dopo l'acquisto

27 Luglio 2026
Marco Sigaudo

Introduzione

L'acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un Ente locale non si esaurisce con la deliberazione del Consiglio o della Giunta. Prima che l'operazione produca effetti giuridici, il legislatore impone un preciso percorso procedurale, nel quale il controllo della Corte dei conti svolge un ruolo essenziale.

La recente deliberazione n. 65/2026/PAR della Corte dei conti Emilia-Romagna ricorda con forza questo principio.

Il caso riguarda un Comune che aveva già perfezionato l'acquisto di una partecipazione in una Comunità Energetica Rinnovabile e solo successivamente aveva trasmesso l'atto alla magistratura contabile per il controllo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

L'esito è stato inequivocabile.

La richiesta è stata dichiarata inammissibile.

La pronuncia offre però indicazioni che vanno ben oltre il singolo episodio e richiamano l'attenzione sull'intero procedimento di acquisizione delle partecipazioni pubbliche.

In questo articolo analizziamo:

  • perché il controllo della Corte deve essere necessariamente preventivo;
  • quali conseguenze produce una trasmissione tardiva;
  • il ruolo dell'organizzazione interna dell'ente;
  • il richiamo rivolto al Sindaco, al Segretario comunale e al notaio;
  • le implicazioni operative per gli Enti locali.


Un controllo che nasce per intervenire prima

L'art. 5 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica prevede che gli atti deliberativi relativi alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni siano trasmessi alla Corte dei conti affinché eserciti il controllo previsto dalla norma.

La finalità è evidente.

La Corte deve poter valutare l'operazione prima che diventi efficace, verificando la presenza dei presupposti richiesti dal legislatore, la coerenza della motivazione e la conformità dell'intervento agli obiettivi perseguiti dall'ente.

Se l'operazione è già stata perfezionata, questa funzione preventiva viene inevitabilmente meno.

Ed è proprio questo il principio ribadito dalla Corte dei conti Emilia-Romagna.

Il caso esaminato dalla Corte

Nel caso oggetto della deliberazione, il Comune aveva già deliberato l'acquisto della partecipazione, stipulato l'atto notarile e perfezionato l'operazione.

Solo successivamente aveva trasmesso la documentazione alla Corte dei conti chiedendo il controllo previsto dall'art. 5 del TUSP.

Secondo la Sezione regionale di controllo, una richiesta formulata dopo il perfezionamento dell'acquisto non può essere esaminata.

Il controllo previsto dal legislatore non può trasformarsi in una verifica successiva di un'operazione ormai conclusa.

Per questa ragione la richiesta è stata dichiarata inammissibile.

Non si tratta di un semplice errore procedurale

La pronuncia invita però a una riflessione più ampia.

L'omessa trasmissione preventiva non viene considerata una mera irregolarità formale.

Per la Corte, il problema riguarda il corretto svolgimento dell'intero procedimento amministrativo.

L'acquisizione di una partecipazione societaria rappresenta una scelta complessa, che comporta valutazioni economiche, finanziarie, organizzative e giuridiche.

Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto una sequenza di adempimenti che non può essere modificata.

Ogni fase è funzionale alla successiva.

Saltarne una significa compromettere la logica complessiva del procedimento.

Il richiamo al Sindaco e al Segretario comunale

Uno dei passaggi più significativi della deliberazione riguarda i soggetti chiamati a garantire il corretto svolgimento del procedimento.

La Corte richiama il ruolo del Sindaco, quale responsabile dell'amministrazione comunale, e quello del Segretario comunale, cui compete assicurare la conformità dell'azione amministrativa alla legge.

Il messaggio è chiaro.

Il rispetto delle procedure preventive non può essere affidato esclusivamente ai singoli uffici.

Richiede un'organizzazione amministrativa capace di presidiare tutte le fasi del procedimento e di impedire che l'operazione venga perfezionata prima del completamento degli adempimenti previsti dalla legge.

Il coinvolgimento del notaio

La deliberazione contiene anche un passaggio particolarmente significativo per i professionisti coinvolti nelle operazioni societarie.

La Corte osserva che anche il notaio chiamato a rogare l'atto avrebbe dovuto verificare, per quanto di competenza, il rispetto delle prescrizioni previste dal Testo unico sulle società partecipate.

Per questo motivo la deliberazione è stata trasmessa al Consiglio Notarile competente affinché valuti eventuali profili disciplinari.

Si tratta di un richiamo importante.

La corretta applicazione del TUSP non riguarda soltanto l'ente locale.

Coinvolge anche i professionisti che intervengono nella formalizzazione dell'operazione.

Un procedimento che deve essere pianificato

La pronuncia evidenzia indirettamente un principio che vale per tutte le operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie.

Il procedimento deve essere pianificato fin dall'inizio.

Prima del perfezionamento dell'operazione occorre verificare:

  • la sussistenza dei presupposti richiesti dal TUSP;
  • la completezza della motivazione;
  • il corretto svolgimento dell'istruttoria;
  • il rispetto della sequenza procedimentale;
  • la trasmissione preventiva dell'atto alla Corte dei conti.

Solo dopo il completamento di questi passaggi l'operazione può essere conclusa.

Anticipare la stipula significa privare di efficacia il controllo preventivo previsto dal legislatore.

Un tema destinato a diventare sempre più attuale

Il caso affrontato dalla Corte riguarda una Comunità Energetica Rinnovabile, ma il principio affermato ha una portata molto più ampia.

Negli ultimi anni gli Enti locali stanno ricorrendo sempre più frequentemente a modelli societari e partecipativi per perseguire finalità pubbliche in ambiti diversi, dall'energia ai servizi pubblici locali.

L'aumento di queste operazioni rende ancora più importante il rispetto delle procedure previste dal Testo unico sulle società partecipate.

L'interesse verso nuovi strumenti organizzativi non attenua gli obblighi procedurali.

Al contrario, rende indispensabile programmare con attenzione ogni fase del procedimento.

Conclusione

La deliberazione n. 65/2026/PAR della Corte dei conti Emilia-Romagna ribadisce un principio fondamentale nella disciplina delle partecipazioni pubbliche.

Il controllo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 è un controllo preventivo.

Non può essere richiesto quando l'acquisto della partecipazione è già stato perfezionato.

La pronuncia richiama inoltre la responsabilità organizzativa dell'ente e il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, dal Sindaco al Segretario comunale fino al notaio rogante.

Perché la legittimità di un'operazione non dipende soltanto dalla correttezza della decisione finale.

Dipende anche dal rispetto dell'ordine procedimentale che il legislatore ha costruito proprio per garantire che quella decisione sia assunta nel modo corretto.

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