FPV nel bilancio 2027-2029: la programmazione non può fermarsi al primo anno

26 Ottobre 2026
Marco Sigaudo

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) deve trovare una rappresentazione coerente con i cronoprogrammi nell’intero bilancio di previsione 2027-2029. Non basta valorizzarlo nella prima annualità e rinviare gli adeguamenti alle variazioni successive. La Corte dei conti ha più volte richiamato gli Enti locali su questo punto: l’omissione del Fondo, quando necessario, non costituisce soltanto un’imprecisione tecnica, ma può rivelare una programmazione degli investimenti incompleta.

La deliberazione della Corte dei conti Veneto n. 155/2026/PRSE riporta il tema al centro della predisposizione del nuovo bilancio. La corretta iscrizione del FPV tutela la veridicità delle previsioni, la continuità tra finanziamento e realizzazione delle opere e il carattere autorizzatorio del bilancio. Per il responsabile finanziario la domanda non è soltanto quanto Fondo iscrivere: è se gli stanziamenti rappresentino davvero quando le spese diventeranno esigibili.

Perché il FPV è uno strumento di programmazione

Il Fondo pluriennale vincolato collega risorse già accertate e spese imputate a esercizi successivi, secondo le condizioni stabilite dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Serve a rappresentare lo sfasamento temporale tra il momento in cui si acquisisce il finanziamento e quello in cui maturano le obbligazioni di spesa.

Un investimento finanziato nel 2027 può prevedere lavorazioni e pagamenti nel 2028 e nel 2029. La corretta imputazione della spesa e la rappresentazione del FPV permettono di leggere nel bilancio questo sviluppo temporale. Il Fondo, dunque, non è una riserva generica di risorse né uno strumento per rinviare indiscriminatamente gli stanziamenti. La sua determinazione deve essere sostenuta da obbligazioni e presupposti contabili verificabili.

Questo spiega perché la Corte dei conti considera la sua assenza un possibile segnale di carenza programmatoria. Se l’Ente non dispone di cronoprogrammi attendibili, rischia di concentrare le spese nell’anno sbagliato e di modificare ripetutamente il bilancio per inseguire l’andamento dei lavori.

Il Fondo va verificato per tutto il triennio

La natura pluriennale del FPV non implica che debba comparire un importo positivo in ciascuno dei tre esercizi. Implica, invece, che l’Ente verifichi tutte le annualità e iscriva le componenti di entrata e di spesa dove richiesto dalla concreta distribuzione delle obbligazioni e dagli schemi contabili.

Nella deliberazione n. 39/2025/PRSE, la Corte dei conti Veneto ha censurato una rappresentazione limitata alla prima annualità. L’Ente aveva richiamato le variazioni collegate al PNRR, sostenendo che esse avessero già distribuito l’esigibilità negli esercizi successivi. La Sezione ha ritenuto insufficiente la giustificazione: la gestione non può sostituire la programmazione iniziale quando le informazioni necessarie sono già disponibili.

Il richiamo è particolarmente attuale per il bilancio 2027-2029. Ogni opera dovrebbe avere una previsione temporale verificata dagli uffici tecnici e tradotta correttamente dal servizio finanziario. Le variazioni restano necessarie quando cambiano i fatti, ma non dovrebbero diventare il metodo ordinario per costruire a posteriori un cronoprogramma mancante.

Le pronunce della Corte dei conti

La Sezione Veneto, con deliberazione n. 228/2024/PRSE, ha collegato l’omissione del FPV a un insufficiente sforzo programmatorio, evidenziando i possibili riflessi anche sul raggiungimento degli obiettivi PNRR. In presenza di scadenze stringenti, l’incoerenza tra tempi tecnici e previsioni finanziarie rende più difficile governare gli interventi.

La Sezione Marche, con deliberazione n. 81/2025/PRSE, ha richiamato le criticità delle reimputazioni parziali o massive concentrate in un solo esercizio. Una simile prassi può segnalare che i cronoprogrammi non vengono monitorati con continuità. La Corte ha inoltre evidenziato il rapporto tra programmazione delle opere, flussi di cassa ed equilibri: prevedere quando una spesa diventa esigibile aiuta anche a stimare quando occorrerà pagarla.

La Sezione Lombardia, nella deliberazione n. 139/2024/PRSE, ha posto attenzione all’aumento del FPV per spese in conto capitale. Un Fondo crescente non è automaticamente irregolare: può dipendere dall’effettiva articolazione pluriennale degli investimenti. Se però cresce senza un corrispondente avanzamento delle opere, diventa un segnale da approfondire. Occorre distinguere il fisiologico differimento delle lavorazioni da ritardi progettuali, affidamenti non conclusi o cronoprogrammi non aggiornati.

Il richiamo del Veneto nel 2026

La deliberazione n. 155/2026/PRSE della Corte dei conti Veneto ribadisce che l’assenza del FPV, quando dovuto, altera la rappresentazione degli equilibri e contrasta con i principi di veridicità e attendibilità. La Sezione richiama l’art. 162 del TUEL, relativo agli equilibri del bilancio, e l’art. 165 sulla sua struttura.

In particolare, l’art. 165, comma 7, lettera a), disciplina l’iscrizione in entrata del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale. Il comma 11 collega le previsioni alla specifica approvazione consiliare. Ne deriva un’indicazione operativa precisa: il FPV non è una posta che l’ufficio può decidere di rinviare indistintamente alla gestione, perché concorre alla rappresentazione del bilancio sottoposto al Consiglio.

La funzione autorizzatoria del bilancio richiede infatti che le risorse e le spese siano distribuite negli esercizi corretti. Una previsione che ignora un investimento già programmato su più anni può risultare formalmente leggibile, ma non descrivere in modo attendibile il ciclo finanziario dell’opera.

Opere sotto 150.000 euro: le nuove condizioni

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto una specifica possibilità di conservazione delle risorse nel FPV anche per determinati lavori di importo inferiore a 150.000 euro, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina contabile. Il riferimento è agli affidamenti sotto soglia disciplinati dall’art. 50 del D.Lgs. 36/2023.

La possibilità richiede attenzione a condizioni sostanziali: entrate interamente accertate a copertura dell’investimento e requisiti relativi alla progettazione, tra cui la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e il formale affidamento della progettazione esecutiva, nei casi e nei termini stabiliti dalla disciplina applicabile.

Non basta quindi iscrivere il Fondo perché l’opera è stata inserita nella programmazione. Gli uffici devono documentare il percorso progettuale e verificare che sussistano i presupposti che consentono di conservare le risorse. La regola amplia gli strumenti disponibili, ma non trasforma il FPV in un contenitore automatico per investimenti non ancora avviati.

Cosa accade se l’affidamento non procede

La verifica non termina nell’esercizio in cui il Fondo viene costituito. Per le fattispecie interessate dalla disciplina, se nell’esercizio successivo non interviene l’aggiudicazione nei termini richiesti, le risorse accertate ma non impegnate non possono essere mantenute automaticamente nel FPV.

Il Fondo deve essere ridotto per l’importo corrispondente e le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione, con classificazione disponibile, destinata o vincolata secondo la fonte di finanziamento e le regole applicabili. L’intervento potrà essere riprogrammato, ma attraverso una rappresentazione contabile corretta.

Questo passaggio sarà importante anche in sede di rendiconto: l’Ente dovrà controllare non soltanto se il FPV sia stato costituito legittimamente, ma se continuino a sussistere le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

Cronoprogrammi, cassa e collaborazione tra uffici

Il cronoprogramma è il punto di incontro tra la realizzazione tecnica dell’opera e la sua rappresentazione finanziaria. Gli uffici tecnici conoscono progettazione, affidamenti, stati di avanzamento e possibili ritardi. Il servizio finanziario traduce queste informazioni nell’imputazione delle spese e nel calcolo del FPV.

Quando il dialogo manca, il bilancio rischia di riflettere date superate. Una procedura di aggiornamento periodico dei cronoprogrammi consente invece di verificare gli scostamenti e di adeguare tempestivamente le previsioni. La stessa informazione aiuta a stimare i flussi di pagamento e a governare i vincoli di cassa.

Un investimento non deve essere valutato soltanto per l’importo stanziato. Occorre sapere se la progettazione procede, quando si prevede l’aggiudicazione, quali prestazioni diventeranno esigibili e quando l’Ente dovrà disporre della liquidità necessaria. La qualità del FPV dipende dalla qualità di questo flusso informativo.

Le verifiche per il bilancio 2027-2029

In sede di predisposizione del nuovo bilancio è utile partire da una ricognizione degli investimenti già finanziati e di quelli programmati. Per ciascuna opera il responsabile competente dovrebbe confermare fonte di finanziamento, stato del procedimento, obbligazioni assunte e cronoprogramma aggiornato.

Il servizio finanziario può quindi confrontare le informazioni tecniche con le imputazioni contabili e verificare il FPV di entrata e di spesa per ogni annualità interessata. Particolare attenzione meritano i Fondi concentrati nel solo primo anno, gli incrementi significativi rispetto agli esercizi precedenti e le opere che accumulano ritardi.

L’analisi dovrebbe includere anche le condizioni di mantenimento del FPV per gli interventi non ancora affidati, soprattutto nelle fattispecie interessate dalle modifiche del 2026. La documentazione raccolta sarà utile non soltanto per costruire il bilancio, ma anche per rispondere ai questionari dell’organo di revisione e alle successive verifiche della Corte dei conti.

Conclusioni

Le pronunce della Corte dei conti convergono su un principio: il Fondo pluriennale vincolato deve riflettere una programmazione reale, non una sistemazione contabile effettuata a fine esercizio.

Nel bilancio di previsione 2027-2029 l’Ente deve rappresentare il FPV nelle annualità interessate, in coerenza con i cronoprogrammi e con le condizioni previste dai principi contabili. Le variazioni successive possono correggere le previsioni quando cambia la gestione, ma non sostituire il lavoro iniziale di programmazione.

Le nuove possibilità introdotte per alcuni lavori inferiori a 150.000 euro rendono ancora più importante documentare i presupposti del Fondo e verificarne la permanenza nell’esercizio successivo.

**Il FPV non misura soltanto risorse rinviate al futuro. Misura la capacità dell’Ente di collegare i finanziamenti ai tempi effettivi di realizzazione delle opere.**

Per questo motivo la sua corretta determinazione non riguarda soltanto il servizio finanziario. Richiede cronoprogrammi credibili, informazioni aggiornate e un coordinamento costante con gli uffici tecnici. Un bilancio attendibile nasce proprio dalla coerenza tra ciò che l’Ente programma, ciò che realizza e il momento in cui sostiene le relative spese.

Vuoi restare aggiornato sulle ultime novità per la Pubblica Amministrazione?

Mettiti in contatto con il nostro team per ottenere aggiornamenti, analisi e consulenza strategica dedicata.

Iscriviti alla newsletter

Resta aggiornato su tutte le novità da Studio Sigaudo

© Copyright 2026 Studio Sigaudo S.r.l. - P.iva 10459410014
Company Info | Privacy Policy | Cookie Policy | Preferenze Cookie