La natura del gestore non determina il regime IVA
L'art. 10 del DPR 633/1972 prevede l'esenzione IVA per determinate prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport rese da soggetti senza fini di lucro.
Da questa disposizione deriva spesso una conclusione troppo semplificata.
Se il gestore dell'impianto è una ASD, allora anche il rapporto con il Comune dovrebbe essere esente.
L'Agenzia delle Entrate richiama invece un principio consolidato.
La disciplina IVA non guarda innanzitutto al soggetto che rende la prestazione.
Guarda alla natura della prestazione stessa.
Per stabilire il corretto regime fiscale è quindi necessario analizzare cosa prevede realmente la convenzione.
Quando l'esenzione può applicarsi
L'esenzione può trovare applicazione quando il rapporto contrattuale riguarda prestazioni strettamente connesse allo svolgimento dell'attività sportiva.
In queste situazioni la finalità sportiva rappresenta l'elemento prevalente del rapporto.
Il servizio reso dal gestore conserva quindi quella stretta connessione con la pratica dello sport richiesta dalla disciplina IVA.
Si tratta però di una valutazione che non può essere svolta in modo automatico.
Ogni convenzione deve essere analizzata nel proprio contenuto concreto.
Il peso delle prestazioni accessorie
È proprio nella pratica amministrativa che emergono le principali criticità.
Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi raramente si limitano all'organizzazione dell'attività sportiva.
Molto spesso comprendono anche obblighi ulteriori.
Il gestore può essere chiamato a garantire la custodia dell'impianto, la pulizia dei locali, la manutenzione ordinaria, il presidio della struttura o altri servizi indispensabili per il funzionamento dell'impianto.
Quando queste attività assumono un rilievo significativo, il contratto non disciplina più una sola prestazione sportiva.
Si configura invece come una prestazione complessa, nella quale le diverse obbligazioni devono essere considerate unitariamente.
Ed è proprio questa diversa qualificazione che può escludere l'applicazione dell'esenzione IVA.
Anche la pubblicità può incidere sul trattamento fiscale
Tra gli aspetti evidenziati dall'Agenzia delle Entrate assume particolare rilievo la disciplina delle attività accessorie a carattere commerciale.
La possibilità concessa al gestore di utilizzare gli spazi dell'impianto per iniziative pubblicitarie, sponsorizzazioni o altre forme di sfruttamento economico non rappresenta una clausola neutra.
Può infatti evidenziare la presenza di finalità ulteriori rispetto alla sola promozione dell'attività sportiva.
Questo non significa che ogni attività pubblicitaria faccia automaticamente perdere l'esenzione.
Significa però che tale elemento deve essere attentamente valutato insieme a tutte le altre clausole della convenzione.
La convenzione va letta nel suo insieme
Il chiarimento dell'Agenzia invita gli Enti locali a superare un approccio esclusivamente formale.
La qualificazione del soggetto affidatario costituisce soltanto uno degli elementi da considerare.
Per individuare il corretto trattamento IVA occorre leggere la convenzione nella sua interezza.
Ogni clausola contribuisce infatti a definire la natura della prestazione complessivamente resa.
È l'equilibrio tra le diverse obbligazioni contrattuali a determinare se il rapporto possa essere considerato strettamente connesso alla pratica sportiva oppure se presenti una portata più ampia.
Un tema che riguarda anche la progettazione delle convenzioni
Le indicazioni dell'Agenzia assumono particolare rilievo anche nella fase di predisposizione dei nuovi affidamenti.
Le convenzioni vengono spesso costruite privilegiando esigenze organizzative, gestionali o manutentive.
Solo successivamente si affronta il tema del trattamento fiscale.
Il recente orientamento dimostra invece che questi due aspetti sono strettamente collegati.
La scelta di inserire determinate prestazioni o particolari facoltà gestionali può modificare il regime IVA applicabile all'intero rapporto.
Per questo motivo la valutazione fiscale dovrebbe accompagnare la redazione della convenzione fin dalle prime fasi della progettazione.
Un'analisi preventiva evita contenziosi
Una corretta qualificazione del rapporto non rappresenta soltanto una tutela sotto il profilo tributario.
Consente anche di ridurre il rischio di contestazioni successive e di costruire convenzioni maggiormente coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione.
Intervenire dopo la stipula del contratto è infatti molto più complesso che verificare preventivamente la struttura del rapporto e le sue conseguenze fiscali.
È proprio questa attività preventiva che permette di evitare interpretazioni non corrette e possibili recuperi d'imposta.
Conclusione
Il recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate conferma un principio destinato ad avere effetti concreti sulla gestione degli impianti sportivi comunali.
L'affidamento della gestione a un'associazione sportiva dilettantistica non comporta automaticamente l'applicazione dell'esenzione IVA.
La verifica deve concentrarsi sul contenuto effettivo della convenzione, sulle prestazioni richieste al gestore e sull'eventuale presenza di attività ulteriori rispetto alla pratica sportiva.
La differenza, quindi, non sta nella qualifica del soggetto affidatario.
Sta nella struttura del rapporto contrattuale.
Ed è proprio una convenzione costruita con attenzione, sotto il profilo sia gestionale sia fiscale, a consentire agli Enti locali di applicare correttamente il regime IVA previsto dalla normativa.