Il fondo perdite partecipate nasce per tutelare il bilancio dell\'Ente
Le società partecipate rappresentano uno degli strumenti attraverso cui gli Enti locali organizzano e gestiscono numerosi servizi pubblici.
La scelta di operare attraverso una società comporta però anche l\'assunzione di rischi economici che, in alcune situazioni, possono riflettersi direttamente sul bilancio dell\'Ente socio.
Per questo motivo l\'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 prevede la costituzione di un apposito fondo nel risultato di amministrazione quando una società partecipata registra una perdita che non viene immediatamente ripianata.
La finalità è quella di anticipare gli effetti finanziari di un rischio che potrebbe concretizzarsi negli esercizi successivi, preservando gli equilibri di bilancio dell\'Ente.
L\'accantonamento non è una valutazione discrezionale
Uno degli aspetti maggiormente evidenziati dalla Corte dei conti riguarda il carattere vincolante dell\'obbligo.
L\'Ente non può decidere se costituire o meno il fondo.
Non può rinviare l\'accantonamento in attesa di sviluppi futuri.
Non può ridurne l\'importo sulla base di valutazioni soggettive né ritenere che il rischio sia trascurabile.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa, il fondo deve essere costituito.
La disciplina non lascia spazio a valutazioni discrezionali, proprio perché la tutela degli equilibri finanziari richiede criteri uniformi e improntati al principio di prudenza.
Un fondo che rappresenta un rischio futuro
Il fondo perdite partecipate viene talvolta percepito come un semplice vincolo contabile.
In realtà svolge una funzione molto più importante.
Attraverso l\'accantonamento, il bilancio dell\'Ente tiene conto di un rischio che, pur non essendosi ancora tradotto in un esborso finanziario, potrebbe richiedere in futuro interventi di copertura delle perdite della società partecipata.
La funzione del fondo è quindi quella di rappresentare anticipatamente questa possibile esposizione, evitando che eventuali obblighi futuri incidano improvvisamente sugli equilibri dell\'Ente.
Si tratta di una delle applicazioni più significative del principio di prudenza che caratterizza l\'intero sistema della contabilità armonizzata.
Non rileva soltanto l\'ultima perdita
La deliberazione della Corte richiama anche un aspetto operativo spesso sottovalutato.
La determinazione del fondo non può limitarsi all\'analisi del risultato dell\'ultimo esercizio della partecipata.
Occorre infatti considerare anche le perdite degli esercizi precedenti che risultano ancora riportate a nuovo e che non siano state nel frattempo assorbite o ripianate.
Questo approccio consente di rappresentare in modo più fedele il reale livello di esposizione dell\'Ente.
Limitarsi all\'ultimo bilancio potrebbe infatti condurre a una sottostima del rischio effettivamente esistente.
Quando il fondo può essere ridotto o eliminato
L\'accantonamento non è destinato a permanere indefinitamente nel risultato di amministrazione.
La normativa individua le situazioni nelle quali il rischio può considerarsi superato e il fondo può essere conseguentemente ridotto o svincolato.
Ciò può avvenire, ad esempio, quando la perdita viene integralmente ripianata, quando la partecipazione viene dismessa oppure quando le perdite pregresse risultano definitivamente assorbite secondo quanto previsto dalla disciplina del TUSP.
Solo in presenza di questi presupposti viene meno la ragione che aveva giustificato l\'accantonamento.
Un indicatore della qualità della governance delle partecipate
Il fondo perdite partecipate non dovrebbe essere considerato soltanto come una conseguenza delle difficoltà economiche di una società.
Rappresenta anche un importante indicatore della qualità del sistema di controllo esercitato dall\'Ente sulle proprie partecipazioni.
La presenza di perdite ripetute dovrebbe infatti indurre l\'amministrazione ad approfondire le cause che le hanno generate, verificare la sostenibilità economica della gestione e valutare l\'opportunità di adottare interventi correttivi.
L\'accantonamento protegge il bilancio.
Il monitoraggio delle partecipate serve invece a ridurre il rischio che tali accantonamenti diventino strutturali.
Un tema strettamente collegato agli equilibri di bilancio
La disciplina del fondo perdite partecipate si inserisce pienamente nel sistema di salvaguardia degli equilibri finanziari dell\'Ente.
Le partecipazioni societarie non costituiscono una realtà separata rispetto al bilancio comunale.
Le loro condizioni economiche possono influenzare direttamente il risultato di amministrazione, la programmazione finanziaria e la capacità dell\'Ente di sostenere nuovi investimenti o nuove spese.
Per questo motivo il monitoraggio delle partecipate non dovrebbe limitarsi ai momenti di approvazione del rendiconto o del bilancio consolidato.
È un\'attività che dovrebbe accompagnare l\'intero esercizio finanziario.
Conclusione
La deliberazione n. 81/2026 della Corte dei conti Basilicata ribadisce un principio di particolare importanza per tutti gli Enti locali.
Il fondo perdite partecipate non rappresenta una facoltà dell\'amministrazione.
È un obbligo previsto dall\'art. 21 del D.Lgs. 175/2016, finalizzato a garantire una rappresentazione prudente e attendibile della situazione finanziaria dell\'Ente.
La corretta determinazione dell\'accantonamento richiede un\'analisi completa della situazione economica delle società partecipate e un costante monitoraggio della loro evoluzione.
Solo così il bilancio dell\'Ente può rappresentare in modo realistico i rischi connessi alla gestione delle partecipazioni e preservare gli equilibri finanziari anche di fronte a possibili criticità future.