Fiscale - IVA e fatturazione differita per le prestazioni di servizi

10 Luglio 2014
Studio Sigaudo

In tema di tempistiche di fatturazione è risaputo come il termine generale per l'emissione della stessa sia quello delle 24 ore dal momento in cui l'operazione viene effettuata.

Questa argomentazione è derivabile dalla normativa di riferimento IVA, DPR 633/72, in particolare dall'art. 21, co. 4; articolo all'interno del quale sono contenute una serie di ipotesi nelle quali è prevista l'emissione della fattura in un momento successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

E' infatti previsto che “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime".

Dal 1 gennaio 2013 quindi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 228/2012 è possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi, nel rispetto della forma prescritta.

Si ricorda come in merito all'effettiva esigibilità dell'imposta questa coincida non con il momento di emissione del documento ma con quello di effettuazione dell'operazione.

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