La Corte dei conti Piemonte, nel rispondere a un quesito posto da un comune, ha trattato con la delibera n. 26 del 2 marzo 2018 l’argomento dei vincoli connessi all’acquisto di immobili.
La Corte ha ribadito come - indipendentemente dalla natura dell’operazione di acquisto e dalla forma contrattuale utilizzata - sia sempre obbligatorio, nel rispetto dell’art. 1, c. 138, L. 228/12:
- La verifica di tutti i presupposti previsti dall’art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11 e in particolare l’indispensabilità, l’indilazionabilità e la congruità economica dell’operazione.
- Procedere con l’ottenimento della verifica della congruità economica attraverso parere dell’Agenzia del Territorio, e non più del Demanio.
Assolti questi obblighi, e solo successivamente al perfezionamento di questi passaggi, si potrà procedere con l’acquisto.
Si ricorda infine come sia possibile omettere le verifiche dal momento in cui si procede all'acquisto, in seguito a un atto CIPE o all'ottenimento di un finanziamento da parte di un altro ente pubblico e/o europeo.