La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può essere utilizzata solo dopo l’approvazione del rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio. Diversamente dall’avanzo libero quello vincolato e quello accantonato può essere utilizzato già quando risulti un avanzo dal prospetto del risultato presunto elaborato in fase di redazione del bilancio precedente all’elaborazione del rendiconto.
La quota libera di parte corrente può essere utilizzata, in ordine di priorità, per le seguenti finalità:
Per questo motivo è consigliabile fare ricorso a due accorgimenti:
È utile ricordare come, nel rispetto del dettato dall’art. 246 del T.U.E.L., il risultato di amministrazione non vincolato non può comunque essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in stato di dissesto economico finanziario.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.