All’interno della riforma della PA hanno trovato spazio anche alcune modifiche alla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (DLgs attuativo dell’art 18 della Legge n. 124/2015).
Innanzitutto, la partecipazione pubblica è possibile esclusivamente in società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.). Inoltre, alle PA è fatto esplicito divieto di costituire/acquisire partecipazioni/mantenere partecipazioni in società che abbiano come oggetto attività di produzione di beni e servizi diverse da quelle necessarie alla luce delle finalità istituzionali.
Le attività ammesse sono le seguenti:
Infine, per la costituzione di una società partecipata o per la partecipazione in società già costituite, è necessario che le PA interessate provvedano a:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.