Finanziario – No debito fuori bilancio per coprire sanzioni fiscali della partecipata

13 Maggio 2016
Studio Sigaudo

Il Sindaco di un Comune ha posto il seguente quesito alla Corte dei Conti Puglia:

è possibile coprire, attraverso il riconoscimento di un debito fuori bilancio, le irregolarità fiscali contestate a un’associazione non riconosciuta a cui il Comune partecipa?

La risposta della Corte è stata negativa (delibera n. 26/2016), sulla base delle seguenti considerazioni e dei seguenti riferimenti normativi:
  • L’art. 194, comma 1, lett. b) del Tuel indica, tra le fattispecie per le quali è riconoscibile dall’Ente un debito fuori bilancio, la “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”.
  • In osservanza della norma sopra riportata, i debiti derivanti dalla gestione di enti strumentali, per essere riconosciuti, devono essere debiti riferiti a soggetti partecipati totalmente per lo svolgimento di servizi privi di rilevanza economica.
  • In osservanza della norma sopra riportata, ai fini del riconoscimento dei debiti derivanti dalla gestione di enti strumentali, è necessario che l’Ente rispetti l’obbligo di pareggio di bilancio e che il disavanzo derivi da fatti connessi alla gestione del soggetto partecipato.
  • Sulla scia del ragionamento fin qui ricostruito, la Corte ha dato parere negativo: l’associazione non riconosciuta, infatti, non è compresa nell’elenco tassativo dei soggetti inclusi nella normativa.

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