La commissione Arconet ha pubblicato una FAQ del 14/3/2106 sulle possibili modalità di gestione delle spese per il referendum anti-trivelle del 17 aprile:
- Variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione 1/programma 07 (come previsto dal principio applicato 8.13): è possibile quindi “effettuare variazioni compensative all’interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno del programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari”.
- Utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione (come previsto dal principio applicato 8.12): “se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti […] è consentito anche l’utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione”.
- Variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione: “considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4 […] A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL”.