Il metodo accelerato rappresenta il primo passaggio
La sequenza delle operazioni è ben definita.
Il primo adempimento consiste nella rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità applicando, ove ricorrano i presupposti, il metodo accelerato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinato dal nuovo paragrafo 3.3-bis dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
Solo dopo aver completato questo ricalcolo è possibile procedere alla verifica della congruità del Fondo secondo le regole già previste dal principio contabile applicato.
La verifica, quindi, non precede il nuovo metodo.
Ne rappresenta la naturale conclusione.
Due operazioni diverse che svolgono funzioni complementari
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che il metodo accelerato sostituisca la verifica di congruità.
In realtà le due attività hanno finalità completamente diverse.
Il metodo accelerato modifica il criterio con cui viene determinato il Fondo, valorizzando l'effettiva capacità di riscossione dell'Ente.
La verifica di congruità, invece, serve ad accertare che il Fondo così ricalcolato continui a garantire una copertura adeguata rispetto al rischio di mancata riscossione dei crediti.
Non si tratta quindi di due operazioni alternative.
La seconda completa la prima e ne verifica la correttezza sotto il profilo prudenziale.
La funzione del FCDE non cambia
L'introduzione del metodo accelerato non modifica la funzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il FCDE continua a rappresentare uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il bilancio tutela gli equilibri finanziari rispetto al rischio che parte dei crediti iscritti non venga effettivamente riscossa.
Questa finalità resta immutata.
Proprio per questo la verifica finale di congruità mantiene un ruolo centrale anche dopo la riforma.
L'obiettivo è verificare che il Fondo risultante dal nuovo calcolo continui a rappresentare correttamente il rischio effettivamente presente nei residui attivi dell'Ente.
La riduzione del Fondo non è automatica
Il metodo accelerato non introduce un meccanismo destinato a ridurre automaticamente gli accantonamenti.
La possibilità di applicare il nuovo criterio presuppone che l'Ente possa dimostrare, attraverso dati oggettivi e documentabili, un miglioramento stabile della propria capacità di riscossione.
L'eventuale riduzione del Fondo deve quindi essere il risultato di un'istruttoria tecnica accurata.
Non rappresenta un'opportunità per liberare risorse, ma la conseguenza di una diversa rappresentazione del rischio realmente esistente.
Ed è proprio la successiva verifica di congruità che consente di accertare se tale rappresentazione risulti effettivamente prudente.
Un passaggio decisivo nell'assestamento di bilancio
La corretta sequenza delle operazioni assume particolare rilievo in occasione dell'assestamento generale previsto dall'art. 175 del TUEL.
È in questa fase che l'Ente aggiorna gli accantonamenti sulla base dell'andamento effettivo della gestione e verifica la permanenza degli equilibri di bilancio.
Il FCDE costituisce uno degli elementi più delicati dell'intero procedimento.
Una sua determinazione non corretta può incidere direttamente sulla rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente e sulla valutazione complessiva degli equilibri.
Per questo motivo il rispetto dell'ordine previsto dal principio contabile non rappresenta un semplice formalismo, ma una garanzia della correttezza del procedimento.
Serve un'istruttoria basata sui dati
Dal punto di vista operativo, il nuovo metodo richiede molto più di un semplice ricalcolo matematico.
Gli uffici finanziari sono chiamati ad analizzare l'andamento delle riscossioni, verificare l'evoluzione dei residui attivi, valutare la qualità delle performance dell'Ente e documentare le motivazioni che giustificano l'applicazione del metodo accelerato.
Solo al termine di questo percorso sarà possibile verificare se il Fondo così determinato risulti effettivamente congruo rispetto al rischio di inesigibilità.
È proprio la qualità dell'istruttoria a rendere sostenibile l'applicazione della nuova disciplina.
Un equilibrio tra innovazione e prudenza
La riforma non modifica i principi fondamentali della contabilità armonizzata.
L'obiettivo non è ridurre indiscriminatamente gli accantonamenti, ma consentire una rappresentazione più aderente della reale capacità di riscossione degli Enti che hanno migliorato stabilmente le proprie performance.
La verifica finale di congruità continua quindi a rappresentare il presidio attraverso cui il principio di prudenza trova concreta applicazione anche nel nuovo sistema.
L'innovazione introdotta dal metodo accelerato si inserisce così all'interno di un quadro che continua a privilegiare attendibilità, trasparenza e corretta rappresentazione della situazione finanziaria.
Conclusione
Il chiarimento operativo sul FCDE accelerato consente di individuare con precisione il corretto procedimento da seguire.
Prima si ridetermina il Fondo applicando il nuovo metodo previsto dal paragrafo 3.3-bis dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
Solo successivamente si procede alla verifica di congruità secondo le regole ordinarie.
La novità introdotta dalla riforma non sostituisce quindi il controllo finale.
Al contrario, ne rafforza il ruolo.
Perché anche con il metodo accelerato il FCDE continua a svolgere la stessa funzione di sempre: garantire che il bilancio rappresenti in modo prudente e attendibile il rischio di mancata riscossione dei crediti dell'Ente.