Esenzione ICI rurale

24 Aprile 2015
Studio Sigaudo

La domanda di variazione catastale prevista dal decreto Sviluppo del 2011 ha efficacia retroattiva e produce i propri effetti a decorrere dal quinto anno antecedente: risultano, dunque, esenti da ICI a partire dal 2006 tutti quei fabbricati rurali per i quali è stata a suo tempo presentata richiesta di variazione catastale secondo le indicazioni del DL 70/2011 (sentenza n. 378/01/2015 del CTP di La Spezia).

La sentenza trae origine dal contenzioso tra un Comune e una cooperativa dedita alla miticoltura. Il Comune, tramite accertamento, aveva richiesto alla cooperativa il versamento dell’ICI 2009 relativa a due immobili utilizzati dalla società per la propria attività: per tali immobili, registrati a catasto in categoria D/8 e A/2, era stata però presentata la domanda di variazione catastale secondo le disposizioni disciplinate dall’art. 7, comma 2-bis del DL 70/2011.

Il CTP di La Spezia ha rilevato la correttezza dell’istanza presentata e l’effettiva conseguente variazione di registrazione dei due immobili nelle categorie catastali D/10 e A/6; inoltre, ha sottolineato la retroattività quinquennale del requisito di ruralità conferito dal decreto Sviluppo. Su tali basi, pertanto, l’ICI richiesta alla cooperativa è stata ritenuta non dovuta.

Fonte: Quotidiano Enti Locali

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