Detrazione dell’IVA legittima in caso di mere irregolarità formali

13 Marzo 2015
Studio Sigaudo
La sentenza n. 11894/25/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito che, in presenza del rispetto degli obblighi sostanziali, il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato sulla base di irregolarità formali presenti nella fatturazione. Il CTP di Milano ha, dunque, accolto il ricorso presentato da una società, che si era vista contestare dall’Agenzia delle Entrate il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ad alcune fatture di acquisto su cui erano state riscontrate delle irregolarità (ad esempio l’erronea indicazione della ragione sociale e del numero di partita IVA del fornitore o un’errata descrizione delle operazioni fatturate). Tali irregolarità non sono state considerate sufficienti a precludere il diritto alla detrazione dell’imposta, che era stata peraltro regolarmente versata all’Erario dal fornitore. Secondo la Corte di giustizia UE “il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi”; facendo riferimento a ciò, il CTP di Milano ha riscontrato il rispetto ) da parte della società degli obblighi sostanziali (ad esempio, assoggettabilità all’IVA delle operazioni fatturate, pagamento dei corrispettivi al fornitore, effettiva esistenza delle prestazioni) e ne ha, quindi, accolto il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate.   Fonte: Fiscal-Focus

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