Costi aziendali per la sicurezza: esclusa dalle gare d’appalto l’offerta che non li riporta

17 Aprile 2015
Studio Sigaudo

Se un’azienda non allega all’offerta un piano dei costi per la sicurezza interni, tale offerta dovrà essere esclusa dalla gara d’appalto; questo principio di diritto è da considerarsi valido anche se non esplicitamente espresso nel bando di gara (Consiglio di Stato riunito in Adunanza plenaria, sentenza n. 3/2015). La sentenza in esame si è originata dal ricorso presentato al Tar Campania da un’impresa che era stata esclusa da un bando del Comune di Caserta per non aver quantificato gli oneri per la sicurezza aziendali; il ricorso è stato respinto dal Tar ed è approdato, così, al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, al fine della sentenza, ha preso in esame i seguenti riferimenti normativi: • artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice dei contratti (secondo cui i costi per la sicurezza da rischio specifico sono un elemento fondamentale dell’offerta) • art. 26, comma 6, del decreto 81/2008 (secondo cui l’adeguatezza dell’offerta anche rispetto al costo per la sicurezza rappresenta un elemento importante nella valutazione dell’offerta stessa). Sulla base dei riferimenti sopra indicati, dunque, l’Adunanza plenaria ha confermato che l’indicazione i costi per la sicurezza interni sia un onere imprescindibile a carico dell’impresa, al punto da determinare l’esclusione di quest’ultima dalla gara qualora mancante.

Fonte: Enti Locali e PA

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