La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E del 26/2/2015 - “Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – si propone di gettare luce sulle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni in merito alle sanzioni (art. 39 del Dlgs 9/7/1997, n. 241), alle garanzie (art. 6 e 22 del decreto del ministro delle Finanze 31/5/1999, n. 164) e alle modalità di esecuzione dei controlli (art. 26 del decreto ministeriale sopra citato). In particolare la Circolare si concentra sul visto di conformità e sugli adempimenti preventivi spettanti ai soggetti incaricati dell’apposizione del visto, con particolare riferimento ai professionisti.
Secondo quanto previsto dal Dlgs 9/7/1997, art. 35, sono autorizzati ad apporre il visto di conformità i professionisti iscritti:
Per professionisti, Caf e certificatori è previsto l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale (art. 6 e 22 del Dlgs n. 164 del 1999): il massimale di tale polizza di assicurazione della responsabilità civile deve avere un massimale definito secondo due criteri, ovverosia il numero dei contribuenti assistiti e il numero dei visti di conformità rilasciati; è prevista, inoltre, una soglia minima per il suddetto massimale. Con il Decreto Semplificazioni:
Il visto di conformità, in modo formale e senza valutazioni di merito, attesta la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e nella richiesta di rimborso IVA infrannuale e le risultanze della relativa documentazione nonché le disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Inoltre, il rilascio del visto di conformità implica:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.