La scadenza del 20 luglio resta centrale
Sebbene il termine per approvare il bilancio consolidato sia stato differito al 31 ottobre, il principio contabile continua a prevedere che gli organismi del Gruppo Amministrazione Pubblica trasmettano all\'Ente capogruppo, entro il 20 luglio, le informazioni necessarie per avviare le operazioni di consolidamento.
Questa fase non rappresenta un semplice scambio di dati.
È il momento in cui vengono verificate la coerenza e la correttezza dei rapporti finanziari tra l\'Ente e i propri organismi partecipati.
Proprio per questo motivo l\'asseverazione assume un ruolo strategico già molto prima della redazione del consolidato.
Un equivoco ancora molto diffuso
Nella prassi amministrativa è frequente limitare la richiesta di asseverazione ai soli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento.
L\'idea è apparentemente logica.
Se il consolidato riguarda soltanto alcune partecipazioni, sembrerebbe naturale circoscrivere anche le attività di riconciliazione a quei soggetti.
La Corte dei conti smentisce però questa impostazione.
L\'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. 118/2011 non collega infatti l\'obbligo di asseverazione al perimetro di consolidamento.
La norma fa riferimento agli organismi partecipati dell\'Ente, senza distinguere tra quelli consolidati e quelli esclusi.
Ne consegue che l\'asseverazione deve riguardare l\'intero sistema delle partecipazioni.
La funzione dell\'asseverazione va oltre il consolidato
Il chiarimento della Corte richiama anche il significato sostanziale dell\'adempimento.
L\'asseverazione non nasce esclusivamente per consentire la corretta predisposizione del bilancio consolidato.
La sua funzione è quella di verificare la corrispondenza tra i crediti iscritti nel bilancio dell\'Ente e i debiti registrati dagli organismi partecipati, e viceversa.
Quando emergono differenze, l\'obiettivo non è semplicemente evidenziarle.
Occorre comprenderne le cause, motivarle e, quando possibile, eliminarle.
La riconciliazione diventa così uno strumento di controllo della qualità delle informazioni contabili e non un semplice allegato al consolidato.
Perché la Corte censura le esclusioni
Nel caso esaminato dalla Corte dei conti Emilia-Romagna, l\'Ente aveva acquisito l\'asseverazione soltanto dalle società comprese nel perimetro di consolidamento.
Secondo i giudici contabili questa scelta non rispetta la disciplina prevista dal legislatore.
Escludere alcune partecipate significa infatti rinunciare a una parte del controllo sui rapporti finanziari dell\'Ente.
Il rischio è che eventuali disallineamenti restino inesplorati e producano effetti sulla qualità del bilancio, sugli equilibri finanziari o sulla stessa attendibilità delle informazioni contabili.
L\'obbligo generalizzato risponde proprio all\'esigenza di prevenire queste situazioni.
Un\'attività fondamentale anche per il bilancio consolidato
Il chiarimento assume un\'importanza ancora maggiore per gli Enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, chiamati alla redazione del bilancio consolidato.
La qualità del consolidato dipende infatti dalla correttezza delle informazioni raccolte nella fase preliminare.
Una riconciliazione incompleta o limitata alle sole partecipate consolidate rischia di lasciare irrisolti disallineamenti contabili che possono incidere sull\'affidabilità dell\'intero processo.
Per questo motivo l\'asseverazione estesa a tutti gli organismi partecipati rappresenta non soltanto un obbligo normativo, ma anche una condizione essenziale per predisporre un bilancio consolidato fondato su dati coerenti e correttamente verificati.
L\'importanza dell\'organo che rilascia l\'asseverazione
La deliberazione affronta anche un ulteriore aspetto operativo.
L\'asseverazione deve provenire dagli organi di controllo competenti.
Non è sufficiente una semplice attestazione dell\'organo amministrativo della partecipata.
Il coinvolgimento dell\'organo di revisione o del soggetto competente previsto dalla normativa costituisce una garanzia ulteriore sulla qualità e sull\'affidabilità delle informazioni trasmesse.
Gli Enti dovrebbero quindi verificare non soltanto che l\'asseverazione sia stata acquisita, ma anche che provenga dal soggetto legittimato a rilasciarla.
Una riconciliazione che dovrebbe durare tutto l\'anno
La scadenza del 20 luglio non dovrebbe rappresentare il momento in cui inizia la verifica dei rapporti con le partecipate.
Le differenze tra crediti e debiti richiedono spesso approfondimenti, confronti documentali e attività di coordinamento che difficilmente possono essere completati in poche settimane.
Sempre più Enti stanno quindi adottando sistemi di monitoraggio continuo dei rapporti finanziari con gli organismi partecipati.
Questo approccio consente di arrivare alla fase preparatoria del consolidato con dati già verificati e criticità in larga parte risolte, riducendo il rischio di ritardi o anomalie nella predisposizione del bilancio consolidato.
Conclusione
La deliberazione n. 42/2026/PRSE della Corte dei conti Emilia-Romagna chiarisce un principio di particolare rilievo per tutti gli Enti locali.
L\'asseverazione dei crediti e dei debiti prevista dall\'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. 118/2011 riguarda tutti gli organismi partecipati e non soltanto quelli inclusi nel perimetro di consolidamento.
Si tratta di un adempimento che rafforza la qualità delle informazioni contabili, migliora il controllo sui rapporti finanziari con le partecipate e costituisce un passaggio essenziale per la corretta predisposizione del bilancio consolidato.
La riconciliazione dei rapporti reciproci non è quindi un\'attività da svolgere soltanto in vista della chiusura del consolidato.
È uno strumento di controllo che contribuisce, durante tutto l\'anno, alla trasparenza e all\'affidabilità della gestione finanziaria dell\'Ente.