Avanzo accantonato e uso della cassa vincolata

16 Giugno 2026
Marco Sigaudo

La Corte dei conti Marche, con la deliberazione n. 89/2026, chiarisce che il divieto di utilizzo dell’avanzo previsto dall’art. 187, comma 3-bis, del TUEL riguarda esclusivamente l’avanzo libero e non le quote di avanzo accantonato. Anche in presenza di utilizzo della cassa vincolata o di anticipazioni di tesoreria, gli Enti locali possono applicare le somme accantonate nel risultato di amministrazione quando si verifica l’evento per il quale il fondo è stato costituito. Il chiarimento assume particolare rilevanza per la gestione degli accantonamenti destinati a rinnovi contrattuali, contenziosi e altre passività future, confermando la funzione prudenziale degli strumenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Introduzione

Un ente che utilizza i fondi vincolati per cassa può applicare l’avanzo accantonato?

La domanda è particolarmente rilevante per molti Enti locali che si trovano a gestire tensioni di liquidità e, contemporaneamente, devono finanziare spese obbligatorie già coperte attraverso specifici accantonamenti.

Sul tema è intervenuta la Corte dei conti Marche con la deliberazione n. 89/2026, fornendo un chiarimento importante sull’interpretazione dell’art. 187, comma 3-bis, del TUEL.

La pronuncia affronta un equivoco piuttosto diffuso: il divieto di utilizzo dell’avanzo previsto per gli enti che si trovano nelle condizioni disciplinate dagli articoli 195 e 222 del TUEL riguarda davvero qualsiasi componente dell’avanzo di amministrazione?

La risposta della Corte è negativa.

Il dubbio interpretativo

L’articolo 187, comma 3-bis, del TUEL stabilisce che l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato quando l’ente si trova in una situazione di utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o di anticipazione di tesoreria, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Nel tempo questa disposizione ha generato interpretazioni particolarmente restrittive.

In molti casi si è ritenuto che la presenza di cassa vincolata utilizzata per esigenze correnti impedisse qualsiasi applicazione dell’avanzo, indipendentemente dalla sua natura.

La deliberazione della Corte dei conti chiarisce invece che una simile lettura non è coerente con la struttura dell’avanzo di amministrazione.

Avanzo libero e avanzo accantonato non sono la stessa cosa

Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio la distinzione tra le diverse componenti dell’avanzo.

Secondo la Corte, il riferimento all’avanzo “non vincolato” contenuto nell’art. 187, comma 3-bis, deve essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero.

Questo significa che il divieto non si estende automaticamente alle quote accantonate.

La differenza non è soltanto terminologica.

L’avanzo libero rappresenta infatti risorse nella disponibilità dell’ente, mentre le quote accantonate sono state già destinate a specifiche finalità prudenziali e non possono essere utilizzate liberamente.

Perché gli accantonamenti hanno una natura diversa

La Corte richiama la funzione stessa degli accantonamenti.

I fondi accantonati sono strumenti contabili destinati a garantire gli equilibri di bilancio e a far fronte a passività potenziali o future.

Attraverso l’accantonamento, una quota di risorse viene preventivamente sottratta alla libera disponibilità dell’ente e destinata a coprire eventi specifici che potrebbero verificarsi nel tempo.

Pur non costituendo vincoli in senso tecnico, queste somme presentano una destinazione obbligata che ne limita sostanzialmente l’utilizzo.

Per questo motivo non possono essere assimilate all’avanzo libero.

Il caso esaminato dalla Corte

La questione nasce dal caso di un ente in dissesto finanziario che aveva correttamente accantonato nel risultato di amministrazione presunto le somme necessarie per i rinnovi contrattuali del personale.

L’ente, tuttavia, si trovava contemporaneamente in una situazione di utilizzo della cassa vincolata per il pagamento delle spese correnti.

Da qui il dubbio: era possibile applicare quelle somme accantonate oppure il divieto previsto dall’art. 187 impediva qualsiasi utilizzo dell’avanzo?

La Corte ha affermato che l’applicazione delle quote accantonate resta possibile.

Il significato pratico della decisione

La conclusione dei giudici contabili risponde a una logica particolarmente concreta.

Se gli accantonamenti vengono costituiti proprio per fronteggiare determinati eventi futuri, sarebbe irragionevole impedirne l’utilizzo nel momento in cui quell’evento si verifica.

Diversamente interpretando la norma, l’ente si troverebbe nell’impossibilità di utilizzare risorse già accantonate per la finalità per la quale erano state costituite.

La funzione prudenziale dell’accantonamento verrebbe quindi svuotata di significato.

Il caso dei rinnovi contrattuali

Nel caso specifico affrontato dalla Corte, l’evento che aveva determinato l’utilizzo del fondo era la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Con il rinnovo contrattuale, gli arretrati assumono la natura di obbligazioni giuridicamente perfezionate e l’ente è tenuto a garantirne la copertura finanziaria.

Si tratta di spese obbligatorie e non comprimibili.

La Corte ricorda infatti che il contratto collettivo nazionale costituisce una fonte normativa vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, che devono darvi attuazione senza margini di discrezionalità.

Un chiarimento importante per gli Enti locali

La pronuncia assume un rilievo che va oltre il caso specifico.

Molti enti si trovano infatti a gestire fondi accantonati destinati a coprire passività future, come rinnovi contrattuali, contenziosi o altri rischi individuati nel corso della gestione.

La Corte chiarisce che la presenza di utilizzo della cassa vincolata non impedisce automaticamente l’applicazione di tali accantonamenti quando si verifica l’evento che ne giustifica l’impiego.

Naturalmente resta fermo il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla disciplina contabile.

Attenzione a non confondere cassa e risultato di amministrazione

La decisione offre anche uno spunto di riflessione più generale.

Spesso le problematiche legate alla gestione della liquidità vengono confuse con la disciplina del risultato di amministrazione.

La Corte ricorda implicitamente che si tratta di piani differenti.

L’utilizzo della cassa vincolata rappresenta una situazione di tensione finanziaria che comporta limitazioni sull’impiego dell’avanzo libero.

Gli accantonamenti, invece, rispondono a una logica diversa e sono già destinati a specifiche finalità di salvaguardia degli equilibri.

Confondere i due livelli può portare a interpretazioni eccessivamente restrittive della normativa.

Conclusione

La deliberazione n. 89/2026 della Corte dei conti Marche chiarisce che il divieto previsto dall’art. 187, comma 3-bis, del TUEL riguarda l’avanzo libero e non le quote accantonate del risultato di amministrazione.

Di conseguenza, anche un ente che utilizza fondi vincolati per cassa può applicare l’avanzo accantonato quando si verifica l’evento per il quale il fondo era stato costituito.

Si tratta di un chiarimento importante, perché conferma la funzione prudenziale degli accantonamenti e consente agli Enti locali di utilizzare correttamente risorse già destinate alla copertura di obbligazioni future, senza compromettere gli equilibri di bilancio che quei fondi sono chiamati a proteggere.

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