Un recente orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiarisce che la gestione degli stadi comunali deve essere ricondotta nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Questo comporta per gli enti locali una diversa impostazione delle modalità di affidamento: non più semplice concessione del bene, ma concessione di servizio, con procedure coerenti con la disciplina dei servizi pubblici locali e con i principi di concorrenza e trasparenza.
Negli enti locali la gestione degli impianti sportivi comunali, in particolare degli stadi, è spesso stata impostata come concessione in uso di un bene patrimoniale.
In molti casi il Comune concede lo stadio alla società sportiva locale attraverso una convenzione che disciplina:
Tuttavia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato come questa impostazione non rappresenti correttamente la natura dell’attività svolta.
Secondo l’Autorità, la gestione degli stadi comunali deve essere ricondotta alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto l’impianto sportivo è destinato al soddisfacimento di esigenze collettive legate alla pratica sportiva e alla vita sociale della comunità.
La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente chiarito che, nel caso degli impianti sportivi, il profilo principale non è l’utilizzo del bene pubblico, ma la gestione del servizio sportivo rivolto alla collettività.
Lo stadio comunale non rappresenta soltanto un immobile appartenente al patrimonio dell’ente, ma un’infrastruttura destinata a:
Per questo motivo l’affidamento dell’impianto viene ricondotto alla concessione di servizio pubblico, mentre la concessione del bene assume un ruolo meramente strumentale rispetto alla gestione dell’attività sportiva.
La qualificazione della gestione dello stadio come servizio pubblico locale comporta conseguenze rilevanti per gli enti locali.
In particolare, l’affidamento deve essere strutturato secondo le regole proprie dei servizi pubblici, garantendo:
Questo aspetto assume particolare rilievo perché, dall’analisi condotta dall’Autorità, è emerso che molti enti locali hanno adottato modalità di affidamento diverse.
Una parte dei Comuni ha utilizzato procedure di gara per la concessione del servizio, mentre la maggioranza ha preferito stipulare convenzioni dirette con le società sportive locali per la concessione in uso dell’impianto.
L’orientamento espresso dall’Antitrust invita quindi gli enti a riconsiderare la qualificazione giuridica di tali affidamenti.
Un ulteriore elemento di attenzione riguarda le attività commerciali presenti negli stadi, come punti ristoro, negozi o spazi pubblicitari.
Secondo l’Autorità, questi spazi devono essere valorizzati nel rispetto dei principi di concorrenza e mercato.
Ciò può avvenire attraverso:
In alcuni casi, le attività commerciali potrebbero anche essere separate dalla concessione principale dell’impianto, consentendo all’ente di gestirle con affidamenti autonomi.
L’orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conferma una linea interpretativa ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa.
La gestione degli impianti sportivi comunali, e in particolare degli stadi, non può essere considerata soltanto una concessione di bene pubblico, ma deve essere ricondotta alla gestione di un servizio pubblico locale.
Per gli enti locali questo comporta la necessità di valutare attentamente:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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