Gestione dello stadio comunale: perché rientra tra i servizi pubblici locali

29 Luglio 2026
Marco Sigaudo

Sintesi

Un recente orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiarisce che la gestione degli stadi comunali deve essere ricondotta nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Questo comporta per gli enti locali una diversa impostazione delle modalità di affidamento: non più semplice concessione del bene, ma concessione di servizio, con procedure coerenti con la disciplina dei servizi pubblici locali e con i principi di concorrenza e trasparenza.

La gestione degli stadi comunali tra bene pubblico e servizio pubblico

Negli enti locali la gestione degli impianti sportivi comunali, in particolare degli stadi, è spesso stata impostata come concessione in uso di un bene patrimoniale.

In molti casi il Comune concede lo stadio alla società sportiva locale attraverso una convenzione che disciplina:

  • l’utilizzo dell’impianto;
  • il pagamento di un canone;
  • gli obblighi di manutenzione e gestione.

Tuttavia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato come questa impostazione non rappresenti correttamente la natura dell’attività svolta.

Secondo l’Autorità, la gestione degli stadi comunali deve essere ricondotta alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto l’impianto sportivo è destinato al soddisfacimento di esigenze collettive legate alla pratica sportiva e alla vita sociale della comunità.

La centralità della gestione del servizio

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente chiarito che, nel caso degli impianti sportivi, il profilo principale non è l’utilizzo del bene pubblico, ma la gestione del servizio sportivo rivolto alla collettività.

Lo stadio comunale non rappresenta soltanto un immobile appartenente al patrimonio dell’ente, ma un’infrastruttura destinata a:

  • promuovere la pratica sportiva;
  • favorire l’accesso dei cittadini agli impianti;
  • sostenere la funzione sociale e aggregativa dello sport;
  • contribuire alla vitalità della comunità locale.

Per questo motivo l’affidamento dell’impianto viene ricondotto alla concessione di servizio pubblico, mentre la concessione del bene assume un ruolo meramente strumentale rispetto alla gestione dell’attività sportiva.

Le implicazioni per le procedure di affidamento

La qualificazione della gestione dello stadio come servizio pubblico locale comporta conseguenze rilevanti per gli enti locali.

In particolare, l’affidamento deve essere strutturato secondo le regole proprie dei servizi pubblici, garantendo:

  • procedure ad evidenza pubblica;
  • trasparenza nella selezione del gestore;
  • rispetto dei principi di concorrenza.

Questo aspetto assume particolare rilievo perché, dall’analisi condotta dall’Autorità, è emerso che molti enti locali hanno adottato modalità di affidamento diverse.

Una parte dei Comuni ha utilizzato procedure di gara per la concessione del servizio, mentre la maggioranza ha preferito stipulare convenzioni dirette con le società sportive locali per la concessione in uso dell’impianto.

L’orientamento espresso dall’Antitrust invita quindi gli enti a riconsiderare la qualificazione giuridica di tali affidamenti.

La gestione degli spazi commerciali negli stadi

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda le attività commerciali presenti negli stadi, come punti ristoro, negozi o spazi pubblicitari.

Secondo l’Autorità, questi spazi devono essere valorizzati nel rispetto dei principi di concorrenza e mercato.

Ciò può avvenire attraverso:

  • procedure ad evidenza pubblica promosse direttamente dall’ente;
  • specifiche clausole nei contratti con il gestore dell’impianto che impongano il ricorso a procedure concorrenziali per il subaffidamento delle attività commerciali;
  • attività di monitoraggio e vigilanza sull’esecuzione delle concessioni.

In alcuni casi, le attività commerciali potrebbero anche essere separate dalla concessione principale dell’impianto, consentendo all’ente di gestirle con affidamenti autonomi.

Un orientamento che incide sulla gestione degli impianti sportivi

L’orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conferma una linea interpretativa ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa.

La gestione degli impianti sportivi comunali, e in particolare degli stadi, non può essere considerata soltanto una concessione di bene pubblico, ma deve essere ricondotta alla gestione di un servizio pubblico locale.

Per gli enti locali questo comporta la necessità di valutare attentamente:

  • la qualificazione giuridica degli affidamenti;
  • le modalità di selezione dei gestori;
  • la gestione delle attività economiche collegate agli impianti.

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