Affidamento in house o mercato? La flessibilità gestionale non è una risposta automatica

18 Giugno 2026
Marco Sigaudo

L’affidamento in house dei servizi pubblici locali non può essere giustificato automaticamente dalla presunta maggiore flessibilità gestionale rispetto al mercato. Con il parere AS2176/2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiarisce che il controllo analogo non costituisce, di per sé, una prova di maggiore efficienza o capacità di adattamento. Gli Enti locali, in applicazione del D.Lgs. 201/2022, sono tenuti a motivare in modo puntuale la scelta tra gestione in house e affidamento al mercato, dimostrando con elementi oggettivi quale modello sia effettivamente più idoneo a garantire qualità del servizio, economicità e tutela dell’interesse pubblico.

Introduzione

Quando un Ente locale deve scegliere come gestire un servizio pubblico locale, una delle motivazioni più frequentemente richiamate a favore dell’affidamento in house è la maggiore flessibilità gestionale.

L’idea è intuitiva.

Se il servizio viene gestito da una società controllata dall’ente, dovrebbe essere più semplice adattare l’attività alle esigenze del territorio, modificare rapidamente gli indirizzi gestionali e intervenire sulle criticità che emergono nel tempo.

Ma è davvero così?

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la risposta non può essere data per scontata.

Nel parere AS2176, pubblicato nel Bollettino n. 23/2026, l’AGCM torna sul tema del confronto tra affidamento in house e ricorso al mercato, evidenziando come la presunta maggiore flessibilità della gestione in house debba essere dimostrata e non semplicemente affermata.

Una scelta che richiede motivazioni concrete

Il D.Lgs. 201/2022 ha rafforzato gli obblighi motivazionali a carico degli Enti locali quando scelgono il modello di gestione dei servizi pubblici locali.

Non è più sufficiente indicare una preferenza organizzativa.

L’ente deve dimostrare che la modalità prescelta rappresenta la soluzione più efficace per garantire qualità del servizio, economicità e perseguimento dell’interesse pubblico.

In questo contesto, il confronto tra gestione in house e mercato assume un ruolo centrale.

La decisione deve essere supportata da elementi oggettivi e verificabili.

Il mito della maggiore flessibilità

Tra gli argomenti più utilizzati a favore dell’in house compare spesso il concetto di flessibilità gestionale.

La presenza del controllo analogo viene frequentemente considerata un vantaggio che consentirebbe all’ente di orientare con maggiore immediatezza le attività della società affidataria.

L’AGCM invita però a non trasformare questo ragionamento in un automatismo.

Secondo l’Autorità, non è affatto scontato che il controllo analogo produca automaticamente una maggiore capacità di adattamento rispetto a una gestione affidata al mercato.

Anzi, in alcuni casi potrebbe verificarsi l’effetto opposto.

Quando il controllo può diventare un limite

La riflessione dell’Autorità è particolarmente interessante perché ribalta una convinzione diffusa.

La presenza di un controllo diretto da parte dell’ente viene spesso vista come uno strumento per accelerare le decisioni.

Nella pratica, però, gli assetti organizzativi pubblici possono risultare più complessi e meno reattivi rispetto alle dinamiche del mercato.

Procedure autorizzative, vincoli amministrativi, processi decisionali articolati e controlli interni possono rendere più difficile l’adattamento alle nuove condizioni operative.

Per questo motivo l’esistenza del controllo analogo non può essere considerata, di per sé, una prova di maggiore flessibilità gestionale.

Il punto di vista del mercato

L’AGCM richiama anche un altro elemento spesso trascurato.

Le imprese private operano all’interno di un sistema di incentivi che le spinge a reagire rapidamente ai cambiamenti del contesto economico.

Secondo l’Autorità, proprio questa struttura di incentivi può risultare particolarmente efficace nell’adattare le condizioni operative alle evoluzioni del mercato e nel perseguire obiettivi di efficienza.

In altre parole, la capacità di modificare rapidamente strategie, processi e condizioni operative non è necessariamente prerogativa della gestione pubblica.

In alcune circostanze può essere favorita proprio dalla logica concorrenziale.

Il tema dell’efficienza

La riflessione non riguarda soltanto la flessibilità.

L’AGCM collega il tema anche alla ricerca dell’efficienza economica.

Secondo l’Autorità, la pressione competitiva e la necessità di mantenere l’equilibrio economico possono rappresentare fattori che incentivano l’innovazione organizzativa e il contenimento dei costi.

Questo non significa che il mercato sia sempre la soluzione migliore.

Significa però che il confronto tra modelli gestionali deve essere svolto senza pregiudizi e senza attribuire automaticamente vantaggi a una determinata forma di gestione.

Una valutazione caso per caso

È proprio questo il messaggio più importante del parere.

Non esiste una superiorità astratta dell’in house rispetto al mercato, così come non esiste una superiorità automatica del mercato rispetto all’in house.

Ogni servizio presenta caratteristiche specifiche.

Ogni contesto territoriale ha esigenze differenti.

Ogni ente deve effettuare una valutazione concreta delle condizioni operative, economiche e organizzative.

La scelta del modello gestionale deve quindi basarsi su elementi oggettivi e non su presunzioni.

Cosa cambia per gli Enti locali

Le osservazioni dell’AGCM assumono particolare rilievo nella predisposizione degli atti richiesti dal D.Lgs. 201/2022.

Quando l’ente decide di procedere con un affidamento in house, non è sufficiente richiamare genericamente la maggiore controllabilità del servizio o la presunta flessibilità organizzativa.

Occorre dimostrare perché, nel caso concreto, quella soluzione sia effettivamente in grado di garantire risultati migliori rispetto al mercato.

L’onere motivazionale diventa quindi sostanziale e non meramente formale.

Una riflessione che va oltre il singolo affidamento

Il parere dell’AGCM offre uno spunto di riflessione più ampio sul rapporto tra amministrazione pubblica e gestione dei servizi.

Per molti anni il dibattito si è concentrato principalmente sul tema del controllo.

Oggi emerge con sempre maggiore forza un’altra domanda: quale modello è realmente in grado di garantire qualità, efficienza e capacità di adattamento nel tempo?

È una valutazione che richiede analisi, dati e confronto.

Non slogan.

Conclusione

Con il parere AS2176, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiama gli Enti locali a una valutazione più rigorosa delle scelte gestionali relative ai servizi pubblici locali.

La maggiore flessibilità dell’affidamento in house non può essere considerata una conseguenza automatica del controllo analogo.

Deve essere dimostrata attraverso un’analisi concreta del contesto e delle caratteristiche del servizio.

Il messaggio è chiaro: la scelta tra mercato e gestione in house non può basarsi su presupposti teorici, ma deve essere il risultato di una valutazione oggettiva e motivata delle soluzioni realmente più efficaci per la collettività.

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