L’IMU è un tributo diretto, o imposta, previsto dal sistema tributario italiano ed è di tipo patrimoniale, in quanto applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Il suo presupposto impositivo (o fattispecie imponibile), al cui verificarsi scattano obblighi tributari, formali e sostanziali, è il possesso di beni immobili (civili abitazioni, pertinenze, fabbricati produttivi, terreni agricoli, edificabili etc.). Si parla di possesso e non di proprietà, in quanto il soggetto passivo d’imposta si identifica non solo nella figura del mero proprietario (ovvero colui che possiede il bene e ne può disporre in modo pieno ed esclusivo) ma anche in quella del possessore di un diritto reale di godimento, esempio: l’usufruttuario.
Il pagamento dell’imposta è suddiviso in due rate annuali, aventi scadenza semestrale. Il versamento dell’acconto è ormai prossimo e, nel merito, vi sono importanti novità.
Il versamento dell’IMU è previsto in due rate annue, a cadenza semestrale, ovvero:
Al fine del versamento del dovuto IMU occorre, calcolare l’importo dovuto, tenendo conto che l’imposta in oggetto è quasi sempre prevista sotto forma di autoliquidazione.
Per situazioni particolari e, in qualche maniera straordinarie, i comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per il versamento ma, esclusivamente, per la quota parte spettante al Comune. Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che
quoteparagraphquote“tale facoltà può essere esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria”.
paragraph
Sono quindi esclusi da questa possibilità di differimento, gli importi dovuti aventi ad oggetto la quota dell’IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D.
Al riguardo delle due rate pocanzi citate, vi è una differenza di trattamento nei riguardi degli enti non commerciali (vi rientrano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, i comitati, associazioni varie), i cui proprietari sono tenuti al versamento dell’imposta in tre rate, così suddivise:
Per il versamento dell’importo dovuto ai fini IMU, sono previste le seguenti modalità:
Nel caso in cui si opzioni l’F24 come modalità di pagamento, al fine di effettuare il versamento in modo corretto, occorre compilare il modello in tutte le sue parti, facendo molta attenzione ai codici tributo, ognuno associato a una particolare fattispecie. Ovvero:
Nell’F24 gli importi, oggetto del versamento, devono essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 60 euro, va indicato 60,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il criterio di arrotamento in eccesso o in difetto (in base al valore della terza cifra). L'importo minimo è di 12 euro, salvo diversa disposizione dell’Ente.
Ai fini del calcolo del dovuto IMU occorre considerare due tipologie di caratteristiche: quelle proprie del fabbricato e quelle legate al soggetto passivo.
In riferimento alle caratteristiche proprie del fabbricato, l’ultimo punto cita le aliquote. Esse variano in base alla tipologia di fabbricato che stiamo andando a considerare, in sede di versamento dell'IMU. Elenchiamole rapidamente:
Inoltre, sono previste aliquote diverse in alcuni casi particolari:
In vista della scadenza ormai prossima per il versamento dell’acconto IMU si consiglia, qualora non ci sia la possibilità di ottemperare al pagamento entro i termini di legge, di adempiere successivamente per mezzo del ravvedimento operoso. Di conseguenza si, è possibile regolarizzare la posizione debitoria, riducendo al minimo l’importo degli interessi e delle sanzioni.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.