Ricordiamo come la IUC, istituita con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, legge 147/2013), si fondi su due presupposti: uno collegato al possesso di immobili, l’altro all'erogazione dei servizi comunali.
All'interno della IUC vengono racchiuse tre differenti imposte: l’Imu (escluse le abitazioni principali), la Tari (la vecchia TARES, quindi la tassa sui rifiuti) e la Tasi, il tributo sui “servizi indivisibili” dei Comuni (ad esempio, illuminazione, strade, eccetera), dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell’immobile.
L'Agenzia delle Entrate ha individuato, con tre risoluzioni differenti (nn. 45/E, 46/E e 47/E del 24 aprile), i codici tributo utili al versamento della TARI e della TASI.
Mentre nulla cambia per la TARI, nel senso che i codici sono gli stessi utilizzati precedentemente per la TARES, nuovi riferimenti sono stati emanati per la TASI.
I codici tributo sono stati istituiti sia per il modello F24 che per il modello F24EP, quest'ultimo si riferisce al modello riservato agli enti pubblici.
Facendo riferimento alla TASI vediamo come i nuovi codici sono i seguenti:Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.