Tributi - Aree fabbricabili soggette a doppia tassazione IMU e TASI

04 Dicembre 2014
Studio Sigaudo
Le aree edificabili sono soggette a doppia tassazione , IMU e TASI, sulla base di un comune imponibile (ovvero il valore venale in comune commercio all’1/1/2014) a cui si applica l’aliquota deliberata dal Comune. I Comuni possono approvare tramite apposita delibera, dei valori di orientamento grazie ai quali dovrebbe essere più facile per i contribuenti stabilire il valore imponibile. Il Comune è, inoltre, autorizzato a procedere con eventuali accertamenti nel caso in cui i contribuenti non si attengano ai valori di riferimento indicati; in tali casi, tuttavia, i contribuenti hanno la facoltà di giustificare il proprio operato, dimostrando che l’importo indicato dal Comune è stimato per eccesso. Sono da considerarsi aree fabbricabili: -          i terreni cui è stata rilasciata apposita certificazione -          i terreni considerati edificabili dagli strumenti urbanistici -          i fabbricati oggetto di interventi di demolizione e successiva ricostruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia -          i fabbricati collabenti. Non sono da considerarsi aree fabbricabili: -          i terreni pertinenziali ai fabbricati, anche se edificabili -          i terreni posseduti e direttamente coltivati dagli IAP e dai coltivatori diretti (qualora però il proprietario dell’area abbia ottenuto la concessione aedificandi, a partire dalla data di inizio effettivo dei lavori e fino alla loro conclusione, IMU e TASI sono dovute e devono essere calcolate sul valore venale del fondo). Per quanto riguarda le aree edificabili concesse in affitto, l’IMU è interamente a carico del proprietario, mentre la TASI ricade per il 10%/30% sull’affittuario coltivatore e per il restante 90%/70% sul proprietario.

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