Appalti pubblici: offerte simili non bastano per escludere un concorrente

27 Agosto 2026
Marco Sigaudo

Introduzione

Quando due offerte presentano elementi molto simili, la Stazione appaltante può concludere automaticamente che esista un accordo tra i concorrenti?

La risposta è no.

Lo ha ribadito il TAR Molise con la sentenza n. 265/2026, richiamando l\'impostazione oggi prevista dall\'art. 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

La disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici consente infatti l\'esclusione di un operatore economico solo quando la Stazione appaltante accerta la presenza di rilevanti indizi idonei a dimostrare che le offerte siano riconducibili a un unico centro decisionale.

Si tratta di un principio particolarmente importante perché impone di distinguere tra il semplice sospetto e l\'effettiva prova di un comportamento anticoncorrenziale.

In questo articolo analizziamo:

  • perché il nuovo Codice esclude ogni automatismo;
  • quale valore assume la somiglianza tra offerte;
  • quali verifiche deve svolgere la Stazione appaltante;
  • cosa si intende per \"unico centro decisionale\";
  • quali indicazioni operative emergono dalla sentenza del TAR Molise.

La tutela della concorrenza richiede equilibrio

La normativa sugli appalti pubblici attribuisce grande rilievo alla tutela della concorrenza.

Garantire che ogni operatore economico partecipi alla gara in piena autonomia rappresenta infatti uno dei presupposti fondamentali per assicurare trasparenza, parità di trattamento ed effettiva competizione.

Quando emergono elementi che fanno ipotizzare un possibile collegamento tra concorrenti, la Stazione appaltante non può ignorarli.

Ha il dovere di approfondire.

Questo, però, non significa che qualsiasi elemento di somiglianza possa automaticamente condurre all\'esclusione.

È proprio questo il punto sul quale interviene la sentenza del TAR Molise.

Il nuovo Codice supera ogni automatismo

L\'art. 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 non consente esclusioni fondate su valutazioni meramente presuntive.

La Stazione appaltante deve sviluppare un\'istruttoria completa e motivata.

L\'analisi deve riguardare il complesso degli elementi disponibili, verificando, ad esempio:

  • eventuali rapporti di controllo o collegamento societario;
  • relazioni personali o organizzative tra gli operatori;
  • elementi idonei a compromettere l\'autonomia decisionale;
  • caratteristiche delle offerte che possano evidenziare una comune origine.

Solo al termine di questo percorso istruttorio può essere valutata l\'eventuale esclusione.

La somiglianza è solo un punto di partenza

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda proprio il valore da attribuire alle analogie tra offerte.

Il TAR chiarisce che la somiglianza può certamente rappresentare un indizio.

Può quindi giustificare l\'avvio di ulteriori verifiche.

Non può però trasformarsi automaticamente nella prova dell\'esistenza di un accordo anticoncorrenziale.

Nel caso esaminato, infatti, i giudici hanno rilevato che, accanto ad alcune analogie, erano presenti elementi che deponevano in senso opposto.

Le imprese avevano sede in regioni differenti.

Le offerte tecniche presentavano differenze significative.

Il punteggio attribuito alle proposte risultava sensibilmente diverso.

Un quadro che non consentiva di affermare l\'esistenza di un unico centro decisionale.

L\'esclusione richiede un quadro indiziario coerente

Il nuovo Codice richiede qualcosa di più della semplice probabilità.

Per arrivare all\'esclusione è necessario costruire un quadro composto da indizi gravi, precisi e concordanti.

L\'obiettivo dell\'istruttoria è dimostrare che le offerte non siano il risultato di autonome valutazioni imprenditoriali, ma l\'espressione di un coordinamento sostanziale tra concorrenti.

Si tratta di un accertamento particolarmente delicato.

Da un lato occorre contrastare efficacemente eventuali fenomeni anticoncorrenziali.

Dall\'altro è necessario evitare esclusioni fondate su valutazioni superficiali o su semplici apparenze.

Il ruolo della motivazione

La sentenza richiama indirettamente anche un principio generale dell\'azione amministrativa.

Quando la Stazione appaltante ritiene di escludere un concorrente per l\'esistenza di un unico centro decisionale, la motivazione assume un ruolo centrale.

Non è sufficiente richiamare genericamente la presenza di offerte simili.

Occorre spiegare:

  • quali elementi sono stati considerati;
  • perché tali elementi risultano rilevanti;
  • in che modo dimostrano il collegamento tra gli operatori economici;
  • perché eventuali elementi contrari siano stati ritenuti non decisivi.

Solo una motivazione completa consente di rendere trasparente il percorso logico seguito dall\'Amministrazione e di garantire la legittimità del provvedimento.

Un principio che tutela sia la concorrenza sia gli operatori economici

L\'impostazione adottata dal TAR Molise appare coerente con la logica del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La concorrenza deve essere tutelata.

Ma anche gli operatori economici hanno diritto a non essere esclusi sulla base di meri sospetti.

Il procedimento istruttorio diventa quindi il punto di equilibrio tra queste due esigenze.

Da una parte consente alla Stazione appaltante di approfondire eventuali situazioni anomale.

Dall\'altra evita che semplici coincidenze progettuali o soluzioni tecniche analoghe vengano automaticamente interpretate come prova di un comportamento illecito.

Le implicazioni operative per le Stazioni appaltanti

La pronuncia offre indicazioni concrete anche sul piano operativo.

Le Amministrazioni sono chiamate a costruire istruttorie particolarmente accurate ogni volta che emergano possibili elementi di collegamento tra concorrenti.

Questo significa raccogliere dati, confrontare le offerte, valutare il contesto complessivo e motivare puntualmente le conclusioni raggiunte.

Un approccio di questo tipo rafforza la legittimità dell\'azione amministrativa e riduce il rischio di contenzioso.

Al tempo stesso garantisce che le misure più incisive, come l\'esclusione dalla gara, siano adottate solo quando realmente giustificate dagli elementi raccolti.

Conclusioni

La sentenza n. 265/2026 del TAR Molise conferma un principio di particolare rilievo per tutte le Stazioni appaltanti.

La semplice somiglianza tra offerte non è sufficiente per escludere un concorrente.

Può rappresentare il punto di partenza di un\'istruttoria.

Non può costituire il punto di arrivo.

L\'esclusione richiede infatti un accertamento serio, fondato su un quadro indiziario rilevante, coerente e adeguatamente motivato, capace di dimostrare che le offerte siano effettivamente riconducibili a un unico centro decisionale.

Perché la tutela della concorrenza non passa attraverso automatismi.

Passa attraverso istruttorie rigorose, decisioni motivate e il corretto equilibrio tra l\'interesse pubblico alla regolarità delle gare e le garanzie riconosciute agli operatori economici.

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