TARSU: tariffe differenti per alberghi e abitazioni

03 Luglio 2015
Studio Sigaudo
Una serie di sentenze della Cassazione ha riaffermato la legittimità della diversificazione delle tariffe TARSU per fasce di utenza: un Comune, dunque, ai fini dell’applicazione della TARSU, ha facoltà di differenziare le tariffe tra gli esercizi alberghieri e i locali adibiti a uso abitativo (sentenze dal n. 12769 al n. 12772). La decisione della Cassazione si basa sulla considerazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 8, del DLgs n. 22/1997: essendo qui chiaramente stabilito, infatti, che la determinazione della tariffa TARSU è a carico degli enti locali, ne deriva che è assolutamente legittimo per il Comune introdurre tariffe differenziate per fasce d’utenza (vale a dire, per i casi in oggetto, tariffe differenti per locali a uso abitativo e locali destinati a esercizi alberghieri). È innegabile, infatti, che la capacità produttiva di rifiuti di una struttura alberghiera sia parecchio maggiore rispetto a quella delle abitazioni. Pronunciamenti conformi si ritrovano tra precedenti sentenze della Cassazione (ad esempio, la sentenza n. 5722/2007). Si ricorda, inoltre, una sentenza del TAR Lombardia secondo cui è corretto applicare anche agli agriturismi la TARI prevista per gli alberghi. Tuttavia, una nota positiva per i gestori di strutture alberghiere deriva dall’apertura dei giudici all’applicazione di particolari misure agevolative, in considerazione del carattere stagionale delle attività alberghiere e agrituristiche.

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