Split payment: note di variazione

29 Aprile 2015
Studio Sigaudo
Ulteriori chiarimenti apportati dalla Circolare 15/E in tema di Split payment riguardano il discorso relativo alle note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972: in questo caso la procedura si diversifica a seconda che la variazione sia positiva o negativa e a seconda che essa riguardi la sfera commerciale o istituzionale dell’ente. Variazione in aumento - In caso di variazione in aumento è possibile applicare il meccanismo dello Split payment e nella nota stessa si dovrà segnalare il riferimento alla fattura oggetto di rettifica. Variazione in diminuzione - In caso di nota di variazione in diminuzione, invece, è necessario effettuare una prima distinzione a seconda che la nota si riferisca a fatture emesse ancora in regime ordinario (ante 1° gennaio 2015) o già in regime di Split payment (post 1° gennaio 2015). Fatture in regime di Split payment – Il fornitore deve annotare la nota di variazione nel registro di cui all’art. 23, del DPR n. 633/1972 e non ha diritto a detrarre l’imposta oggetto di variazione. L’ente pubblico deve operare distintamente a seconda che l’acquisto sia attinente alla sfera commerciale o a quella istituzionale:
  • Sfera commerciale à la nota viene segnata sia nel registro delle fatture sia in quello degli acquisti, al fine di rettificare l’imposta detraibile
  • Sfera istituzionale à la maggior imposta versata in precedenza viene portata a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del regime di Split payment.
Fatture in regime ordinario – Il fornitore ha diritto a detrarre l’imposta oggetto di variazione. L’ente pubblico deve operare distintamente a seconda che l’acquisto sia attinente alla sfera commerciale o a quella istituzionale:
  • Sfera commerciale à la variazione viene registrata a norma dell’art. 23, del DPR n. 633/1972, fatta salva la possibilità di chiedere la restituzione dell’importo originariamente pagato al prestatore
  • Sfera istituzionale à non è prevista alcune variazione, fatta salva la possibilità di chiedere la restituzione dell’importo originariamente pagato al prestatore.
  Fonte: EC News

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