Solo ai segretari di fascia C (in quanto non equiparati ai dirigenti) spettano i compensi per il diritto di rogito.
I compensi di cui sopra spettano nell’intera quota incassata dall’Ente (fino all’eventuale determinazione di una soglia diversa in sede di contrattazione collettiva nazionale).
La quota spettante ai segretari non può essere fissata dalle singole amministrazioni.
La misura di questi benefici deve essere intesa al lordo delle ritenute previdenziali e di quelle fiscali (IRAP in primis) a carico dell’Ente.
I segretari di fascia A e B sono esclusi da tali compensi, in virtù del loro diritto a percepire il trattamento economico accessorio più elevato in godimento nell’Ente.