L’art. 4 del DM 2 aprile 2015 prevede che “in sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014”.
Il disavanzo da prendere in considerazione in sede di verifica consiste:
La verifica in commento può avere tre esiti:
Nel primo caso, le successive quote del piano dovranno essere inserite in ogni annualità del bilancio 2016-2018.
Nel secondo caso, la quota non recuperata dovrà essere applicata interamente alla prima annualità del bilancio 2016-2018 e le successive quote del piano dovranno essere inserite in ogni annualità del bilancio 2016-2018.
Nel terzo caso, le successive quote del piano dovranno essere inserite in ogni annualità del bilancio 2016-2018, la quota di disavanzo pre-2015 dovrà essere imputata nell’annualità 2016, la quota di maggior disavanzo dovrà essere ripartita sulle diverse annualità 2016-2018 e comunque entro la fine della consiliatura.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.