Relativamente all’introduzione del reverse charge IVA nelle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, è stato specificato che solo le prestazioni d’opera o d’appalto possono beneficiare dell’inversione contabile (soddisfatti ovviamente tutti gli altri requisiti previsti dalla legge) in quanto rientranti nella categoria di prestazioni di servizi. Restano, invece, escluse dal reverse charge le cessioni con posa in opera: in tali situazioni, infatti, oggetto del contratto è la cessione del bene, e non la prestazione di servizio costituita dalla posa in opera, in quanto essa si caratterizza come elemento accessorio alla suddetta cessione del bene. Stesso criterio deve essere applicato per quanto riguarda l’introduzione del reverse charge nelle prestazioni di subappalto nel settore edile.
Alla realtà dei fatti, tuttavia, non è sempre immediata e riconoscibile la distinzione tra operazioni d’appalto o di prestazione d’opera e operazioni di cessione dei beni con posa in opera. A tal proposito si possono esaminare alcune pronunce della Cassazione:
Sempre in relazione a questa problematica si può fare riferimento a quanto enunciato nella Risoluzione n. 360009 del 5/7/1976:
Fonte: Euroconference news
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