Reverse charge: errato versamento IVA

26 Maggio 2015
Studio Sigaudo

Nella circolare n. 12/2015, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla questione dell’irregolare introduzione dei beni in deposito, a seguito di un erroneo versamento dell’imposta. Rifacendosi alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza Equoland (causa C-272/13), l’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che:

  • In assenza di frode, l’inosservanza dell’obbligo di introdurre materialmente i beni nel deposito IVA non costituisce violazione di carattere sostanziale bensì solo formale, garantendo così il diritto alla detrazione dell’imposta assolta in sede di Reverse charge anziché in dogana.
  • Accertando caso per caso l’assenza di frode, non è riconosciuto all’Erario il diritto di richiedere l’imposta già assolta mediante Reverse charge.

In realtà, secondo le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, l’Ufficio può pretendere il riversamento dell’IVA indebitamente assolta, fermo restando il diritto del contribuente alla detrazione della relativa imposta.

Tale conclusione è in accordo anche con le indicazioni presenti nelle sentenze Fatorie (causa C-424/12), SGS-Sarviz (causa C-111/14) e Rusedespred (causa C-138/12).

Fonte: EC Euroconference News

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