La gestione dei residui attivi rappresenta uno dei punti più delicati per la veridicità e l’attendibilità del bilancio degli enti locali.
In particolare, la conservazione di residui attivi vetusti e di dubbia esigibilità richiede valutazioni sempre più rigorose e motivazioni rafforzate.
La giurisprudenza contabile ribadisce che il mero perdurare delle procedure di riscossione coattiva non è sufficiente a giustificarne il mantenimento nel conto del bilancio.
I residui attivi sono entrate già accertate ma non ancora riscosse alla chiusura dell’esercizio. Essi svolgono una funzione fisiologica nel sistema contabile, consentendo di raccordare il momento dell’accertamento con quello dell’incasso effettivo.
Tuttavia, questa funzione è legittima solo se accompagnata da una ragionevole aspettativa di riscossione. Quando tale aspettativa si affievolisce nel tempo, il residuo attivo perde la sua natura di risorsa potenziale e diventa un elemento che altera la rappresentazione del risultato finanziario e degli equilibri di bilancio.
Un punto centrale chiarito dalla Corte dei conti riguarda il concetto di esigibilità dell’entrata. Non è sufficiente che il credito sia giuridicamente fondato: occorre verificarne la concreta possibilità di incasso, valutando le condizioni reali di solvibilità del debitore e gli esiti delle azioni intraprese.
La contabilità pubblica, ispirata ai principi di prudenza, veridicità e attendibilità, impone quindi una lettura sostanziale dei residui attivi, soprattutto quando l’anzianità del credito aumenta.
La conservazione dei residui attivi di dubbia o difficile esigibilità è soggetta a un onere motivazionale modulato nel tempo, che diventa sempre più stringente con il trascorrere degli esercizi.
In particolare:
In questa ultima ipotesi, la motivazione deve essere particolarmente incisiva e supportata da elementi concreti, tanto più quanto più remoto è l’esercizio di provenienza del residuo.
Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dalla giurisprudenza contabile riguarda il rapporto tra residui vetusti e procedure di riscossione coattiva ancora in corso.
Il principio affermato è chiaro: la perdurante pendenza di procedure esecutive avviate da anni non rafforza l’esigibilità del credito, ma ne conferma l’incertezza.
Il fatto che l’azione di recupero non si sia conclusa nel tempo non costituisce, di per sé, un elemento idoneo a giustificare il mantenimento del residuo nel conto del bilancio; al contrario, dovrebbe orientare verso una valutazione critica della sua reale recuperabilità.
La cancellazione del residuo attivo dal conto del bilancio non equivale alla rinuncia al credito. I crediti di dubbia o difficile esigibilità, una volta stralciati, continuano a permanere nello stato patrimoniale e l’ente resta tenuto a proseguire le attività di riscossione fino al maturare dei termini di prescrizione.
L’elenco dei crediti inesigibili deve inoltre essere allegato al rendiconto, garantendo trasparenza e tracciabilità delle scelte effettuate. Solo nel caso di eliminazione definitiva anche dallo stato patrimoniale è richiesta una motivazione analitica, che descriva le procedure seguite e le ragioni della definitiva inesigibilità.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
Resta aggiornato su tutte le novità da Studio Sigaudo