Competenza e cassa non sono la stessa cosa
Il nuovo principio contabile parte da una distinzione che può sembrare ovvia ma che produce effetti molto concreti.
Le previsioni di competenza rappresentano i crediti che l’ente prevede di avere il diritto di riscuotere e i debiti che prevede di dover pagare in un determinato esercizio.
Le previsioni di cassa, invece, indicano quanto l’ente prevede effettivamente di incassare e pagare nello stesso periodo.
Questa differenza assume un peso ancora maggiore dopo l’introduzione della competenza finanziaria potenziata.
Infatti, il fatto che un’entrata o una spesa sia esigibile nell’esercizio non significa automaticamente che venga riscossa o pagata entro il 31 dicembre.
Il superamento della logica automatica
Per lungo tempo molti enti hanno costruito gli stanziamenti di cassa partendo da una formula apparentemente semplice: previsioni di competenza più residui.
Il nuovo principio contabile chiarisce espressamente che questa impostazione non è corretta.
Le difficoltà di riscossione, i ritardi nei pagamenti e le situazioni di contenzioso incidono infatti sulla reale dinamica finanziaria dell’ente.
Per questo motivo la previsione di cassa non può essere considerata una mera operazione matematica.
Deve invece rappresentare una stima attendibile dei flussi che si realizzeranno concretamente nel corso dell’esercizio.
Il peso dei ritardi e dei contenziosi
Uno degli aspetti più interessanti della modifica riguarda il riconoscimento esplicito di alcuni fattori che incidono sulla formazione dei residui.
La norma evidenzia che la presenza di residui attivi deriva spesso dalle difficoltà di riscossione delle obbligazioni attive entro l’esercizio di esigibilità.
Allo stesso modo, la formazione dei residui passivi può dipendere da ritardi nell’esecuzione delle obbligazioni passive.
A questi elementi si aggiungono le situazioni di contenzioso, che possono influenzare in modo significativo sia le entrate sia le spese.
La previsione di cassa deve quindi tenere conto di questi fenomeni e non limitarsi a replicare i dati della competenza.
Il ruolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità
La modifica del principio contabile attribuisce un ruolo centrale al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Gli enti devono considerare sia il fondo iscritto nel bilancio di previsione sia quello accantonato nel risultato di amministrazione.
La logica è chiara.
Se una quota dei crediti presenta un rischio significativo di mancata riscossione, non è realistico ipotizzare che tali somme confluiscano integralmente nelle previsioni di cassa.
La previsione deve quindi riflettere la concreta probabilità di incasso e non la sola esistenza giuridica del credito.
Le nuove condizioni di coerenza
Il principio contabile introduce tre condizioni che devono essere rispettate per garantire la coerenza delle previsioni di cassa.
La prima riguarda il totale delle previsioni di cassa delle entrate, che non può superare determinati limiti calcolati tenendo conto delle entrate di competenza, dei residui attivi e del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
La seconda impone che il totale delle previsioni dei pagamenti non superi la disponibilità complessiva rappresentata dal fondo di cassa iniziale e dalle riscossioni previste.
La terza condizione riguarda le spese e richiede che gli stanziamenti di cassa siano coerenti con le obbligazioni già assunte e con le spese che si prevede diventino esigibili nell’esercizio.
L’attenzione sugli stanziamenti di spesa
Tra le tre condizioni, quella relativa alle spese merita particolare attenzione.
Il principio chiarisce che gli stanziamenti di cassa devono essere sufficienti a coprire le obbligazioni già esistenti e le spese che matureranno nell’esercizio.
Questo significa che la previsione di cassa non può essere costruita con logiche puramente prudenziali o restrittive.
Occorre garantire che le disponibilità previste siano coerenti con i pagamenti che l’ente dovrà effettivamente sostenere.
L’obiettivo è evitare squilibri che potrebbero compromettere la capacità di pagamento dell’ente.
Un cambiamento culturale
Le modifiche introdotte non rappresentano soltanto un adeguamento tecnico.
Richiedono un diverso approccio alla programmazione finanziaria.
La previsione di cassa non viene più considerata un semplice allegato del bilancio, ma uno strumento autonomo che deve descrivere realisticamente l’andamento dei flussi finanziari.
Questo comporta una maggiore attenzione alla qualità dei dati, alla capacità di previsione e al monitoraggio continuo delle dinamiche di riscossione e pagamento.
Il collegamento con il piano annuale dei flussi di cassa
Lo stesso principio contabile richiama una buona pratica organizzativa particolarmente significativa.
Per migliorare la qualità delle previsioni di cassa, viene suggerito di predisporle contestualmente al piano annuale dei flussi di cassa previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 155/2024.
Questa indicazione evidenzia una tendenza sempre più marcata.
La programmazione della cassa non viene più considerata un adempimento isolato, ma parte integrante della gestione finanziaria dell’ente.
L’integrazione tra bilancio, flussi di cassa e programmazione dei pagamenti consente infatti di costruire previsioni più attendibili e maggiormente utili ai fini gestionali.
Conclusione
Le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile segnano un passaggio importante nella gestione della cassa degli Enti locali.
La semplice somma tra previsioni di competenza e residui non è più sufficiente per costruire stanziamenti attendibili. Occorre considerare la reale capacità di riscossione, i ritardi nei pagamenti, i contenziosi e tutti gli elementi che influenzano i flussi finanziari.