Perché l’illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale
L’Autorità richiama un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa.
Il servizio di illuminazione pubblica rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Questo significa che la sua organizzazione e il suo affidamento devono rispettare il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 201/2022, che ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali.
La qualificazione del servizio non è una semplice questione teorica.
Da essa derivano infatti precise conseguenze sulle modalità con cui il Comune può scegliere il modello gestionale e individuare il soggetto chiamato a svolgere il servizio.
Il principio di prevalenza della disciplina SPL
Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dall’AGCM riguarda il rapporto tra il D.Lgs. 201/2022 e le normative di settore.
L’art. 4 del decreto stabilisce che le disposizioni sui servizi pubblici locali si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le discipline settoriali e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse.
Questo principio assume un’importanza decisiva proprio nel settore dell’illuminazione pubblica.
Molti enti si trovano infatti a gestire contratti che affondano le proprie radici in discipline speciali e che, nel corso del tempo, hanno subito proroghe o modifiche sulla base di normative specifiche.
La segnalazione dell’Autorità chiarisce che tali valutazioni devono oggi confrontarsi con il quadro normativo dei servizi pubblici locali.
Il caso delle proroghe dei contratti energia
L’intervento dell’AGCM prende posizione su una questione concreta.
L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 115/2008 prevede la possibilità di prorogare determinati contratti di servizio energia quando le parti concordano nuove prestazioni o attività conformi ai requisiti previsti dalla stessa normativa.
Secondo l’Autorità, questa disposizione non può essere utilizzata per giustificare il prolungamento dell’affidamento del servizio di illuminazione pubblica.
La ragione è semplice.
Quando il servizio rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, la disciplina di riferimento diventa quella prevista dal D.Lgs. 201/2022 e non quella settoriale eventualmente richiamata per sostenere la proroga del rapporto in essere.
Le modalità di gestione previste dalla normativa
Una volta riconosciuta l’applicazione del D.Lgs. 201/2022, l’ente deve scegliere la modalità di gestione tra quelle espressamente previste dalla normativa.
L’art. 14 del decreto individua tre possibili modelli.
Il primo è l’affidamento a operatori esterni attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Il secondo è la costituzione di una società mista, nella quale il socio privato operativo viene selezionato mediante gara a doppio oggetto nell’ambito delle regole del partenariato pubblico-privato.
Il terzo è la gestione in house, purché siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa europea e nazionale.
La scelta non può essere effettuata in modo automatico, ma deve essere supportata dalle valutazioni richieste dalla disciplina dei servizi pubblici locali.
Il ruolo dell’evidenza pubblica
L’Autorità dedica particolare attenzione all’ipotesi dell’affidamento a terzi.
In questo caso il D.Lgs. 201/2022 richiama direttamente il Codice dei contratti pubblici.
L’AGCM ricorda che uno dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023 è il principio di accesso al mercato, che impone alle stazioni appaltanti di favorire la concorrenza, l’imparzialità, la trasparenza e la non discriminazione.
Per questo motivo, quando l’ente sceglie di affidare il servizio a un operatore esterno, la regola ordinaria resta quella della procedura ad evidenza pubblica.
Non si tratta soltanto di un adempimento procedurale.
È il meccanismo attraverso il quale il mercato può confrontarsi in condizioni di parità e l’amministrazione può individuare la soluzione più vantaggiosa.
Le implicazioni per gli Enti locali
L’orientamento espresso dall’AGCM assume particolare rilievo per tutti gli enti che stanno valutando il futuro assetto della gestione dell’illuminazione pubblica.
Molti Comuni si trovano infatti nella fase di scadenza o revisione di rapporti contrattuali consolidati nel tempo.
In questi casi è fondamentale verificare preliminarmente se le soluzioni ipotizzate siano compatibili con il quadro normativo dei servizi pubblici locali.
Il rischio, altrimenti, è quello di costruire percorsi amministrativi fondati su norme settoriali che non risultano più applicabili al servizio considerato.
Una questione che va oltre l’illuminazione pubblica
La segnalazione dell’Autorità offre un’indicazione che va oltre il singolo settore.
Il principio di prevalenza del D.Lgs. 201/2022 rappresenta infatti uno degli elementi centrali del nuovo sistema dei servizi pubblici locali.
Questo significa che ogni ente, prima di applicare disposizioni speciali o settoriali, deve verificare il rapporto tra tali norme e la disciplina generale dei servizi pubblici locali.
La corretta individuazione del quadro normativo di riferimento rappresenta il primo passaggio per assumere decisioni legittime e coerenti.
Conclusione
L’Atto di segnalazione n. AS2150/2026 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribadisce un principio ormai centrale nel sistema dei servizi pubblici locali: l’illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e il suo affidamento deve rispettare le regole del D.Lgs. 201/2022.
Le norme di settore possono integrare la disciplina generale, ma non possono derogarla quando esiste un contrasto.
Per gli Enti locali questo significa che le scelte relative alla gestione del servizio devono essere valutate alla luce delle modalità di affidamento previste dal decreto e dei principi di concorrenza e accesso al mercato che caratterizzano l’attuale sistema dei servizi pubblici locali.