Personale - Piccoli comuni e spesa massima per il lavoro flessibile

07 Agosto 2018
Studio Sigaudo

La deliberazione n. 15 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, depositata il 30 luglio 2018, espone un atto di indirizzo importantissimo per i piccoli comuni che si ritrovano ad affrontare spese per lavoro flessibile.

Nel caso in cui nell’anno 2009 l'importo della spesa fosse pari a zero, o di modesto valore, l’Ente può autodeterminare il proprio limite.

Quanto riportato nella delibera è finalizzato a razionalizzare il limite previsto dal 2011 in seguito all’introduzione dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.

In seguito a questo decreto è stato imposto agli enti di rispettare la spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009; si può innalzare la soglia al 100% nel caso in cui siano rispettate le norme previste dai commi 557 e 562 della Legge 196/2006.

In caso di assenza di spesa nell'anno 2009 è consentito prendere in considerazione la media del triennio 2007/2009.

È stata quindi ufficializzata la possibilità di sforare il limite preesistente nel caso in cui la somma spesa fosse pari a zero o di “modesto valore”. Ma cosa si intende con “modesto valore”? Si intendono per importi modesti quelli inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale.

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