La delibera n. 256/2016 della Corte dei Conti del Veneto riassume e chiarisce alcuni punti oscuri in merito alle condizioni per poter accedere alla mini-sanatoria prevista dall’art. 4 del DL n. 16/2014 in caso di scorretto utilizzo del fondo del salario accessorio.
La normativa prevede che “le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Il comma 3 del DL citato presenta, però, una possibile sanatoria relativa ai contratti integrativi stipulati fino al 31/12/2012; per poter beneficiare di tale sanatoria, l’ente deve soddisfare le seguenti condizioni:
Un nodo non chiarito dalla normativa riguarda, tuttavia, il riferimento temporale delle condizioni sopra elencate ed è su questo punto che interviene il chiarimento della Corte del Veneto: ai fini dell’accesso alla sanatoria, l’ente deve aver rispettato tutti i requisiti oggettivi richiesti per l’intero periodo interessato dall’accertata criticità della costituzione del fondo.
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