Personale – Sanatoria per errori nella costituzione e nell’utilizzo del fondo del salario accessorio

18 Aprile 2016
Studio Sigaudo

La delibera n. 256/2016 della Corte dei Conti del Veneto riassume e chiarisce alcuni punti oscuri in merito alle condizioni per poter accedere alla mini-sanatoria prevista dall’art. 4 del DL n. 16/2014 in caso di scorretto utilizzo del fondo del salario accessorio.

La normativa prevede che “le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Il comma 3 del DL citato presenta, però, una possibile sanatoria relativa ai contratti integrativi stipulati fino al 31/12/2012; per poter beneficiare di tale sanatoria, l’ente deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere in regola con il Patto di stabilità interno;
  • aver rispettato la vigente disciplina in materia di spese del personale;
  • essere in regola con i vincoli alle assunzioni di personale;
  • aver rispettato le disposizioni dettate dall’art. 9, commi 1, 2-bis e 21 del DL n. 78/2010.

Un nodo non chiarito dalla normativa riguarda, tuttavia, il riferimento temporale delle condizioni sopra elencate ed è su questo punto che interviene il chiarimento della Corte del Veneto: ai fini dell’accesso alla sanatoria, l’ente deve aver rispettato tutti i requisiti oggettivi richiesti per l’intero periodo interessato dall’accertata criticità della costituzione del fondo.

Vuoi restare aggiornato sulle ultime novità per la Pubblica Amministrazione?

Mettiti in contatto con il nostro team per ottenere aggiornamenti, analisi e consulenza strategica dedicata.

Iscriviti alla newsletter

Resta aggiornato su tutte le novità da Studio Sigaudo

© Copyright 2026 Studio Sigaudo S.r.l. - P.iva 10459410014
Company Info | Privacy Policy | Cookie Policy | Preferenze Cookie