La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Liguria, ha fornito alcune indicazioni in merito all’erogazione del salario accessorio (deliberazione n. 23/2016):
- La deliberazione degli incrementi del fondo per le risorse decentrate legati all’attivazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti (ex art. 15, comma 5, Contratto nazionale del 1° aprile 1999) deve aver luogo nel periodo finale dell’anno precedente o al più tardi nei primi mesi del nuovo anno.
- L’erogazione del salario accessorio deve essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi con carattere sfidante e non routinario, di non facile realizzazione.
- Le somme del salario accessorio concorrono alla determinazione del tetto complessivo del fondo, che non può superare l’importo del fondo deliberato per il 2015 e che deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.
- Il conferimento di posizioni organizzative per periodi di tempo brevi (se non addirittura brevissimi) risulta potenzialmente illegittimo.