Manutenzioni e Reverse charge

14 Aprile 2015
Studio Sigaudo

Secondo quanto chiarito dalla Circolare 14/E/2015, le operazioni di manutenzione di impianti ed edifici sono da assoggettare al regime di Reverse charge.

L’Amministrazione Finanziaria ha, infatti, specificato che, al fine di individuare le prestazioni riconducibili al Reverse charge, l’unico punto di riferimento devono essere i Codici Ateco 2007.

Dunque, per quanto riguarda le manutenzioni di impianti, essendo tali prestazioni comprese nei Codici Ateco, ne consegue che anch’esse siano soggette a Reverse charge.

In riferimento, poi, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici (nonché agli interventi di ristrutturazione e restauro), è da notare che essi sono ricompresi nel novero delle attività di completamento degli edifici e, pertanto, sono assoggettabili a Reverse.

In riferimento ai CODICI ATECO 2007, la circolare individua le prestazioni riconducibili alla nozione di completamento di edifici in quelle rientranti nei seguenti codici attività:

• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

• 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; • 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili; • 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri; • 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri; • 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori; • 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.   Fonte: Fiscal-Focus

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