Il fondo perdite delle partecipate non è una scelta discrezionale dell’ente, ma un obbligo di legge finalizzato alla tutela degli equilibri di bilancio.
Ogni volta che una società partecipata presenta perdite non ripianate, l’ente socio è tenuto a rappresentare contabilmente il rischio potenziale.
La giurisprudenza contabile più recente ribadisce e rafforza questo principio, riducendo ulteriormente i margini interpretativi.
Il fondo perdite come strumento di prudenza e verità contabile
Nel sistema della contabilità pubblica, il fondo perdite delle partecipate svolge una funzione chiara: rendere immediatamente visibile l’impatto delle gestioni partecipate sugli equilibri dell’ente.
Non si tratta di un meccanismo volto a coprire automaticamente le perdite delle società, né di un’anticipazione di interventi finanziari. Il fondo ha una finalità diversa e più profonda: rappresentare correttamente l’esposizione potenziale dell’ente, comprimendo gli spazi di spesa e imponendo una gestione più consapevole delle risorse.
Per questo motivo il legislatore e la magistratura contabile hanno sempre escluso che l’istituzione del fondo possa essere rimessa a valutazioni di opportunità politica o amministrativa. In presenza di perdite non ripianate, l’accantonamento diventa automatico.
Come si determina la perdita rilevante ai fini dell’accantonamento
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda il criterio di determinazione della perdita da assumere a base del fondo, soprattutto nel caso di società che gestiscono servizi pubblici a rete di rilevanza economica.
La Corte dei conti ha precisato che, in tali casi, il riferimento non è il risultato civilistico finale, ma la differenza negativa tra valore della produzione e costi della produzione, come definita dall’articolo 2425 del codice civile. Questo criterio consente di cogliere in modo più aderente la dinamica economica della gestione caratteristica della società.
La conseguenza è rilevante sul piano operativo: l’accantonamento può risultare diverso, e talvolta più significativo, rispetto a quanto emergerebbe dal solo utile o perdita di esercizio. L’obiettivo è evitare che la rappresentazione del rischio venga attenuata da componenti straordinarie o da logiche puramente civilistiche.
Quando l’accantonamento è obbligatorio
La giurisprudenza contabile ribadisce con chiarezza anche il momento e le condizioni in cui l’accantonamento deve essere effettuato. Il fondo perdite:
Non assumono rilievo, quindi, né la modesta dimensione economica della perdita né la marginalità della partecipazione. Anche importi di poche decine o centinaia di euro devono essere accantonati. Il principio di “materialità”, in questo ambito, non trova applicazione, perché ciò che rileva è l’esistenza del rischio, non la sua dimensione immediata.
Il collegamento con il divieto di soccorso finanziario
Il fondo perdite delle partecipate si inserisce in un quadro più ampio, che comprende il divieto di soccorso finanziario previsto dal Testo unico in materia di società partecipate.
L’ente può intervenire finanziariamente a favore della partecipata solo in presenza di un piano di risanamento credibile, idoneo a ricondurre l’equilibrio economico-finanziario entro un arco temporale definito. In assenza di tali condizioni, l’intervento non è consentito e la liquidazione della società rappresenta l’esito coerente con l’ordinamento.
In questo contesto, il fondo perdite svolge una funzione di allerta: segnala tempestivamente il rischio di trascinamento delle criticità della partecipata sul bilancio dell’ente. Quando il rischio viene meno, ad esempio in caso di liquidazione della società, il fondo può essere liberato, cessando la necessità di accantonamento.
Le conseguenze sugli equilibri e sulla programmazione
L’iscrizione del fondo perdite comporta una contrazione immediata degli spazi di spesa dell’ente. Questo effetto non è un limite improprio, ma una scelta consapevole del legislatore: rendere evidenti le conseguenze delle partecipazioni societarie sulla capacità di programmazione finanziaria.
Il fondo obbliga l’ente a confrontarsi con la sostenibilità delle proprie scelte, evitando che le perdite delle società partecipate rimangano confinate in un perimetro separato e apparentemente innocuo. In questo senso, il fondo perdite diventa uno strumento di responsabilizzazione dell’azione pubblica.
Un obbligo senza margini di discrezionalità
Il principio che emerge con chiarezza dalla giurisprudenza contabile è ormai consolidato: il fondo perdite delle partecipate non è una facoltà, ma un obbligo di legge, che opera ogni volta che la partecipata presenti perdite non ripianate, senza margini di discrezionalità.
Ignorare o rinviare l’accantonamento significa esporre l’ente a rischi sugli equilibri di bilancio e a potenziali profili di responsabilità.
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