Affrontiamo ora il discorso del fondo crediti di dubbia esigibilità ponendo particolare attenzione alla procedura da porre in essere per la sua determinazione nel momento in cui si parla di elaborazione del Rendiconto e definizione del risultato di amministrazione.
L’ammontare della quota stanziata, sia in parte corrente che in conto capitale, viene determinato in funzione:
Ai fini della determinazione del fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.
Non tutte le voci confluenti nei crediti richiedono l’accantonamento al fondo, ne sono infatti esonerati:
In conclusione, nel bilancio occorre quindi:
In sede di rendiconto relativo all’esercizio 2017 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente conteggio: fondo crediti di dubbia esigibilità riportato nel prospetto del risultato di amministrazione 2016, meno il fondo crediti utilizzato nel corso dell’esercizio 2017, più il fondo crediti accantonato nel bilancio 2017.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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