Dal 1° gennaio 2016, addio al Patto di stabilità interno: è adesso in vigore il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale (cfr. art. 1, commi da 707 a 729, Legge di Stabilità 2016).
Soggetti a cui si applica il pareggio di bilancio:
Alcune indicazioni sul nuovo vincolo:
Il meccanismo degli scambi di spazi finanziari permane, ma risulta legato alle Regioni:
I nuovi spazi regionali dovranno essere comunicati dagli enti entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; sarà poi cura della Regione comunicare entro i successivi 15 giorni il saldo rideterminato. Nel prospetto dimostrativo 2016-2018 occorrerà tenere conto dei vecchi patti di solidarietà e di queste movimentazioni di spazi finanziari, con conseguenti effetti di riduzione o aumento del saldo a seconda che si siano verificati acquisti o cessioni di spazi finanziari.
Inoltre, qualora il fabbisogno di spazi finanziari non risulti interamente soddisfatto tramite l’aiuto regionale, è data facoltà agli enti locali di ricorrere allo scambio a livello nazionale (comunicando i relativi dati alla Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il 15 giugno). Tale operazione comporta, però, il peggioramento/miglioramento dell’obiettivo dei due anni successivi per il 50% dello spazio ricevuto/ceduto.
Sanzioni previste in caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio:
Sanzioni previste in caso di elusioni (dal 2016, le fattispecie elusive sono da accertarsi con riferimento alla corretta applicazione dei principi contabili ex DLgs. n. 118/2011):
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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