Finanziario – La nuova forma del risultato di amministrazione

04 Aprile 2016
Studio Sigaudo

Al momento della chiusura del rendiconto 2015, occorre raccordare il risultato di amministrazione composto secondo i dettami del DPR n. 194/1996 con il risultato di amministrazione definiti dai nuovi schemi contabili del DLgs. n. 118/2011. È importante sottolineare che, nonostante la differente modalità di rappresentazione, il risultato di amministrazione è lo stesso in entrambi i casi.

Il raccordo delle due forme del risultato di amministrazione dovrebbero prendere il via dai fondi vincolati e dalle spese in conto capitale che caratterizzano il vecchio schema contabile, dal momento che essi non hanno corrispondenze univoche con le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione armonizzato.

  • FCDE e accantonamenti per rischi e passività potenziali, FPV di parte corrente e tutte le entrate vincolate di parte corrente accertate prive del perfezionamento di un’obbligazione giuridica di spesa → allocazione tra le quote vincolate.
  • Entrate obbligatoriamente finalizzate a spese in conto capitale → allocazione tra le quote vincolate.
  • Entrate destinate e FPV di parte capitale → allocazione tra i fondi per le spese in conto capitale.
  • Fondi di ammortamento → allocazione tra le quote accantonate.
  • Fondi non vincolati → importo pari alla quota libera del risultato di amministrazione armonizzato.

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