Finanziario – In capo al contribuente l’onere di prova dei requisiti per il Reverse charge

28 Ottobre 2015
Studio Sigaudo

Secondo quanto definito nella sentenza n. 693/2015 della CTR di L’Aquila, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti alla base dell’applicazione del meccanismo del Reverse charge nel settore edile spetta al contribuente.

Si ricorda innanzitutto che, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR n. 633/72, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • una prestazione di servizi riconducibile al “settore edile”;
  • un rapporto giuridico di subappalto.

I giudici hanno ritenuto che nessuno dei due requisiti fosse soddisfatto nel caso in esame:

  • la natura dell’operazione “non rientra oggettivamente nel settore, pur ampio, delle costruzioni” (si trattava di forniture con posa in opera di strutture in legno e in alluminio);
  • nessun elemento indica che si trattasse di operazioni rese all’interno di un rapporto di subappalto.

La sentenza, infine, evidenzia chiaramente come, nel caso in esame, la produzione/vendita dei beni rappresentasse l’operazione principale di cui la posa in opera costituiva attività accessoria.

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