Secondo quanto definito nella sentenza n. 693/2015 della CTR di L’Aquila, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti alla base dell’applicazione del meccanismo del Reverse charge nel settore edile spetta al contribuente.
Si ricorda innanzitutto che, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR n. 633/72, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
I giudici hanno ritenuto che nessuno dei due requisiti fosse soddisfatto nel caso in esame:
La sentenza, infine, evidenzia chiaramente come, nel caso in esame, la produzione/vendita dei beni rappresentasse l’operazione principale di cui la posa in opera costituiva attività accessoria.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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