Dal 1° gennaio 2011 vige il divieto di ricorrere alla compensazione orizzontale dei crediti erariali qualora sussistano allo stesso tempo debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per una cifra superiore ai 1.500 euro.
Chi viola tale divieto è soggetto a una sanzione pari al 50% dei debiti erariali scaduti. Tuttavia, in presenza di una contestazione avverso l’iscrizione a ruolo, entra in gioco la clausola per la quale la sanzione non è applicabile fino alla definizione della controversia.
I tributi a cui si applica il divieto in oggetto sono i seguenti:
Con la Circolare 13/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
Come si può superare questo divieto? Attraverso il pagamento diretto dell’intero debito scaduto, in un’unica soluzione o attraverso un piano di rateazione. In presenza, infatti, di un piano di rateazione concesso da Equitalia, il debito è considerato come ‘non scaduto’; ciò ovviamente a patto che i pagamenti delle rate siano regolari. In caso, invece, di irregolarità nei pagamenti rateali:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.